Convenzione NU sui diritti del mare |
Ai fini della presente Parte:
a) per "risorse" si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i noduli polimetallici;
b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate "minerali".
1. La presente Parte si applica all'Area.
2. Le attività condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte.
3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, così come la pubblicità da dare loro sono regolati dalla Parte VI.
4. Nessuna disposizione del presene articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validità degli accordi relativi alla delimitazione tra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.
Né la presente Parte né i diritti accordati od esercitati in virtù di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.
L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità.
1. Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse.
Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, né alcun atto di appropriazione.
2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità.
Queste risorse sono inalienabili.
I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.
3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica può rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte.
Diversamente non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti.
La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.
1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità.
Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area.
2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente.
Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dell'articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III.
3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.
1. Le attività nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 ( XV ) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale.
2. L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).
L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.
1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, le attività nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di là della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti.
2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi.
Nel caso in cui alcune attività nell'Area possano comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, è richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato.
3. Né questa Parte né i diritti accordati o esercitati in virtù di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attività nell'Area.
1. La ricerca scientifica marina nell'Area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII.
2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo.
L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili.
3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area.
Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area:
a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità;
b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di:
i) rinforzare il loro potenziale di ricerca;
ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca;
iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area;
c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.
1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorità adotta misure dirette a:
a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nella Area;
b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinché tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio.
2. A questo scopo, l'Autorità e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche alle attività condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio.
In particolare, essi adottano e promuovono:
a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attività condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli;
b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunità di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attività dell'Area.
Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare, efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività.
A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro a:
a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente dagli effetti nocivi derivanti da attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività;
b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.
Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana.
A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.
1. Le attività nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attività esercitate nell'ambiente marino.
2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attività nell'Area:
a) tali installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorità.
Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza;
b) tali installazioni non possono essere poste in opera là dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attività intensiva di pesca;
c) tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza è determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali;
d) tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici;
e) tali installazioni non hanno lo status di isole.
Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
3. Le altre attività esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attività svolte nell'Area.
L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area è favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessità specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficoltà di accesso e rientro da essa.
Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'Umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.
Le attività svolte nell'Area, così come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare:
a) la valorizzazione delle risorse dell'Area;
b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attività condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformità a sani principi di conservazione;
c) l'espansione delle possibilità di partecipare a dette attività, in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148;
d) la partecipazione dell'Autorità ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione;
e) una maggiore disponibilità dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantità degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali;
f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda;
g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunità di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
h) la protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attività condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151;
i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanità; e
j) condizioni di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano più favorevoli delle condizioni più vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.
1. a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati nell'articolo 150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto articolo, l'Autorità, agendo da intermediario di istanze esistenti o, se necessario, nel quadro di nuove trattative o accordi con la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese quelle produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la crescita, l'efficace funzionamento e la stabilità dei mercati per i prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori.
Tutti gli Stati contraenti cooperano a questo scopo.
b) L'Autorità ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e a cui partecipano tutte le parti interessate, ivi compresi i produttori e i consumatori.
L'Autorità ha diritto di divenire parte di qualsiasi convenzione o accordo nato in conseguenza di dette conferenze.
La partecipazione dell'Autorità ad ogni organo istituito in base a tali convenzioni o accordi, avviene con riferimento alla produzione nell'Area e in accordo con le norme di tale organo.
c) L'Autorità si fa carico degli obblighi che incorrono su di essa in virtù delle convenzioni o accordi cui si riferisce questo paragrafo, in maniera tale da assicurare l'applicazione uniforme e non discriminatoria con riferimento alla totalità della produzione dei minerali in questione nell'Area.
Così facendo, l'Autorità agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa.
2. a) Nel periodo interinale definito al numero 3, la produzione commerciale non può iniziare a fronte di un piano di lavoro approvato finché l'operatore non abbia richiesto e ottenuto dall'Autorità l'autorizzazione di produzione.
Tale autorizzazione alla produzione non può essere domandata o rilasciata più di cinque anni prima della data prevista per l'avvio della produzione commerciale in virtù del piano di lavoro, a meno che l'Autorità non prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e procedure, con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione dei progetti.
b) Nella propria richiesta di autorizzazione, l'operatore indica la quantità annuale di nichel che prevede di estrarre a fronte del piano di lavoro approvato.
La richiesta comprende un preventivo di spese che saranno affrontate dall'operatore non appena ricevuta l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente valutate per consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista.
c) Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'Autorità adotta norme di attuazione conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III.
d) L'Autorità rilascia una autorizzazione di produzione per la quantità specificata nella richiesta, a meno che la somma di tale quantità e delle quantità già autorizzate non superi, per un anno qualsiasi di produzione compreso nel periodo interinale, il tetto massimo di produzione di nichel calcolato conformemente ai disposti del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione è stata concessa.
e) Una volta rilasciate, l'autorizzazione di produzione e la domanda approvata diventano parte integrante del piano di lavoro approvato.
f) Se la richiesta di autorizzazione di produzione presentata dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli può in ogni momento ripresentare domanda all'Autorità.
3. Il periodo interinale inizia cinque anni prima del primo gennaio dell'anno previsto per l'avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato.
Se l'avvio di tale produzione commerciale viene ritardato di un anno rispetto a quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il tetto massimo di produzione inizialmente calcolato vengono corretti di conseguenza.
Il periodo interinale ha termine allo scadere del venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza di revisione di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale di tali eventi si verifica per primo.
Se tali convenzioni o accordi decadono e diventano inefficaci per una qualsiasi ragione, l'Autorità avoca a sé per il resto del periodo interinale i poteri previsti nel presente articolo.
4. a) Il tetto massimo di produzione fissato per ogni anno del periodo interinale è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
i) la differenza tra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno precedente l'avvio della prima produzione commerciale e il valore desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'inizio del periodo interinale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b);
ii) il sessanta per cento della differenza fra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno per cui è stata richiesta l'autorizzazione di produzione e il valore così desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'anno di avvio della prima produzione commerciale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b).
b) Ai fini della lettera a):
i) i valori del diagramma di andamento usato per calcolare il tetto massimo della produzione di nichel sono i valori annuali del consumo di nichel letti su un diagramma di andamento stabilito nel corso dell'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di produzione.
Il diagramma di andamento si ricava per interpolazione lineare dei logaritmi dei dati sul consumo effettivo annuale di nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone di dati: si assume il tempo come variabile indipendente.
Questo diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale;
ii) se il tasso annuale di incremento indicato dal diagramma di andamento è inferiore al 3%, per determinare le quantità definite alla lettera a) si assume al posto di tale diagramma un altro diagramma costruito come segue: esso deve intersecare la curva di tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del primo anno del periodo di 15 anni considerato e la sua pendenza corrisponde ad un incremento annuale pari al 3%.
Comunque, il tetto massimo di produzione fissato per un anno qualsiasi del periodo interinale non può in alcun caso superare la differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale per l'anno considerato e il valore del diagramma considerato per l'anno che precede l'inizio del periodo interinale.
5. L'Autorità riserva all'Impresa per la sua produzione iniziale una quantità di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla quantità fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4.
6. a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi, può produrre meno della produzione annuale di minerali ricavata dai noduli polimetallici indicata nella sua autorizzazione di produzione o superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che il totale complessivo della sua produzione non oltrepassi quella indicata in detta autorizzazione.
Ogni eccedenza annua compresa tra l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che segue i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione fissata è già stata superata costituisce oggetto di negoziazione con l'Autorità, la quale può esigere dall'operatore che esso richieda un'autorizzazione di produzione supplementare.
b) L'Autorità prende in esame le richieste di autorizzazione alla produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte le richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver preso debitamente in considerazione l'eventualità di altre richieste.
Il principio che guida l'Autorità a tale proposito è quello di non superare, durante un anno qualsiasi del periodo interinale, la produzione totale autorizzata ai sensi della formula di limitazione della produzione.
L'Autorità non autorizza per nessun piano di lavoro la produzione di una quantità superiore a 46.500 tonnellate metriche di nichel per ogni anno.
7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto e il manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti in base ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il livello che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto, a partire da detti noduli, la quantità massima di nichel calcolato conformemente al presente articolo.
L'Autorità adotta, conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III, norme, regolamenti e procedure inerenti all'applicazione del presente numero.
8. Vengono applicati all'esplorazione ed allo sfruttamento dei minerali dell'Area i diritti e gli obblighi relativi alle pratiche economiche sleali che sono previsti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali pertinenti.
Per la composizione delle controversie derivanti dalla presente disposizione, gli Stati contraenti che sono parte in detti accordi commerciali multilaterali possono ricorrere alle procedure di soluzione delle controversie previste da tali accordi.
9. L'Autorità ha il potere di limitare il livello della produzione di minerali nell'Area, diversi dai minerali estratti da noduli polimetallici, secondo le condizioni e i metodi che ritiene appropriati, adottando regolamenti in conformità all'articolo 161, 8.
10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere della Commissione di pianificazione economica, l'Assemblea istituisce un sistema di compensazione o prevede altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'equilibrio economico, non esclusa la cooperazione con le istituzioni specializzate e altre organizzazioni internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo la cui economia e i cui introiti da esportazione risentono in maniera grave degli effetti sfavorevoli di una diminuzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti nell'Area ovvero di una riduzione del volume delle proprie esportazioni concernenti quel minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione è dovuta ad attività condotte nell'Area.
Su richiesta, l'Autorità intraprende studi sui problemi degli Stati che rischiano di essere più seriamente colpiti, al fine di ridurre al minimo le loro difficoltà e di aiutarli ad assestare la loro economia.
1. L'Autorità evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilità di svolgere attività nell'Area.
2. Pur tuttavia, essa può accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.
1. Le attività nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorità per conto di tutta l'umanità conformemente al presente articolo, nonché conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, così come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
2. Le attività nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3:
a) dall'Impresa e,
b) in associazione con l'Autorità, dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalità, quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III.
3. Le attività sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da parte della Commissione giuridica e tecnica.
Quando, su autorizzazione dell'Autorità, vengono condotte nell'Area alcune attività dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III.
Tale contratto può prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III.
4. L'Autorità esercita sulle attività condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità e altresì dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3.
Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorità adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139.
5. L'Autorità ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto.
L'Autorità ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area, che sono utilizzate per attività condotte nell'Area.
6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo.
Di conseguenza, il contratto non può essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformità agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.
Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione.
Alla luce di tale esame, l'Assemblea può adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.
1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area.
La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso:
a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanità;
b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate;
c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale;
d) se si è prevenuta la monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151;
f) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attività condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo.
2. La Conferenza di revisione garantisce la continuità del principio del patrimonio comune dell'umanità, dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorità che organizzi, conduca e controlli le attività nell'Area.
Essa assicura altresì il mantenimento dei principi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranità su una qualsiasi parte dell'Area.
I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo all'Area, così come la loro partecipazione alle attività nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attività nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attività condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilità delle attività condotte nell'Area e le altre attività esercitate nell'ambiente marino.
3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.
La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso.
4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non è pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa può decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati.
Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti.
5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti già in vigore.
1. È costituita un'Autorità internazionale dei fondi marini il cui funzionamento è retto dalla presente Parte.
2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorità.
3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorità in qualità di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure.
4. L'Autorità ha la propria sede in Giamaica.
5. L'Autorità può istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudicherà necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
1. L'Autorità è l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attività nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area.
2. L'Autorità ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione.
Essa è investita dei poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni concernenti le attività condotte nell'Area.
3. L'Autorità si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri.
4. Allo scopo di assicurare a tutti membri dell'Autorità i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualità di membri, ciascun membro dell'Autorità adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione
1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorità.
2. Viene costituita l'Impresa, che è l'organo per mezzo del quale l'Autorità esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 1.
3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte.
4. Su ciascun organo principale dell'Autorità e dell'Impresa grava la responsabilità dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti.
Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.
1. L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Autorità.
Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunità o quando è convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorità.
3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorità.
4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari.
Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria.
5. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea.
6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti.
8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione.
In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta è considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali.
9. Quando una questione sostanziale è sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente può, e deve se ciò è richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali.
Tale norma può essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione.
10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorità affinché l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformità alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare.
La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere.
Se tale parere non è pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui è stato richiesto, l'Assemblea decide quando riunirsi per votare sulla proposta rinviata.
1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorità composto da tutti i suoi membri, è considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, così come è espressamente previsto nella Convenzione.
L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorità.
2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni:
a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161;
b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio;
c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa;
d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte.
Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari, va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessità di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano;
e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorità secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorità disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative;
f) i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attività condotte nell'Area, nonché i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia.
Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perché possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea;
ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità, così come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii).
Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorità e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorità;
g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attività condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità;
h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorità sottoposto dal Consiglio;
i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e così anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorità;
j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attività condotte nell'Area e tendenti altresì a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione;
k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attività condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo così come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attività nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati;
l) istituire su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10;
m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro, in applicazione dell'articolo 185;
n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorità e decidere, in maniera che sia compatibile con la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorità, quale di questi organi tratterà un problema oppure un argomento il cui esame non sia già stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.
1. Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorità eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue:
a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale ( socialista ), e così anche il maggior consumatore;
b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalità, gli investimenti più consistenti per la preparazione e la realizzazione di attività condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale ( socialista );
c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali;
d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari.
Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati;
e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione.
A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale ( socialista ), e l'Europa Occidentale ed altri Stati.
2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che:
a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo.
3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea.
Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni.
Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della metà dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 è di due anni.
4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi.
5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorità; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attività dell'Autorità, ma non meno di tre volte l'anno.
6. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.
8. a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti.
b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio.
c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtù di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV.
d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e così anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso.
e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale.
Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi è la possibilità di una obiezione formale alla sua adozione.
Nel caso in cui constati che verrà formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al più, da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso.
La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione.
Se la Commissione non è in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta.
f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio è abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, se possibile previa, presa per consenso.
g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione è considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza più elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso.
9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorità che non è rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare.
Il rappresentante di detto membro può partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.
1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Autorità.
Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorità dovrà seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa è competente.
2. Inoltre il Consiglio:
a) sorveglia e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorità e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza;
b) propone all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale;
c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa;
d) istituisce, se del caso e con il dovuto riguardo ai principi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte.
Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessità di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari;
e) adotta il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente;
f) in nome dell'Autorità e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea;
g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni;
h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa può richiedere;
i) impartisce direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170;
j) approva i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III.
Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso è stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure:
i) se la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformità dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III.
Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'Articolo 161, 8, c).
Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro è considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente;
ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio può approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione;
k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j);
l) esercita un controllo sulle attività condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità;
m) adotta, su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati;
n) basandosi sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10;
o) i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attività condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia;
ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente.
ali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità.
È accordata priorità all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici.
Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorità è stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa.
Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea;
p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od alla Autorità con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte;
q) esegue una selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo;
r) sottopone il progetto di bilancio annuale dell'Autorità all'approvazione dell'Assemblea;
s) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorità;
t) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185;
u) a nome dell'Autorità e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini;
v) notifica all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera
u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare;
w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area;
x) vieta l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino;
y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi:
i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e
ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III;
z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità nonché i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorità vengono osservati.
1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio:
a) una Commissione di pianificazione economica;
b) una Commissione giuridica e tecnica.
2. Ciascuna commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti.
Il Consiglio può, comunque, se ve n'è bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicità ed efficienza.
3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione.
Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del più alto livello di competenza ed integrità aventi le qualifiche richieste nei vari settori.
4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta nel dovuto conto la necessità di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari.
5. Nessuno Stato contraente può nominare più di un candidato per la stessa commissione.
Nessuno può essere eletto in più di una commissione.
6. I membri delle commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato.
7. In caso di morte, di incapacità o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi.
8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attività concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area.
Sotto la propria responsabilità nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorità.
9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio.
10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento.
11. Le procedure di adozione delle decisioni delle commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione.
12. Ciascuna commissione esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorità e si riunisce tutte le volte che è necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna commissione può consultare, in caso di necessità, un'altra commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.
1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attività minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale.
Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche.
La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area.
2. La Commissione:
a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attività condotte nell'Area;
b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori così come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo;
c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio i suggerimenti appropriati;
d) propone al Consiglio, affinché lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attività condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.
1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attività minerarie oceaniche o in altri settori connessi.
Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie.
2. La Commissione:
a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorità;
b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attività da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate.
La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo;
c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attività condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti i soggetti che conducono tali attività oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio;
d) valuta l'incidenza ecologica delle attività condotte o da condurre nell'Area;
e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico;
f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attività condotte nell'Area;
g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili;
h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attività condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio;
i) raccomanda al Consiglio di adire, in nome dell'Autorità, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187;
j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i);
k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria;
l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino;
m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorità;
n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorità in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III.
3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.
1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità.
2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi.
4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.
1. Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative.
2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità.
Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile.
3. Il personale viene nominato dal Segretario generale.
Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorità.
Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorità.
Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni.
Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario è sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità.
2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attività inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area.
Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorità, essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità in applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni.
3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorità degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorità contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità.
La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento.
Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione.
4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità fissano le modalità di applicazione del presente articolo.
1. Per le questioni di competenza dell'Autorità, il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtù del numero 1 può designare dei rappresentanti che partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorità conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati.
3. Il Segretario generale può far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorità.
1. L'Impresa è l'organo dell'Autorità che conduce attività nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e così anche attività di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area.
2. Nel quadro dell'Autorità, persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacità giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV.
L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, così come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed è sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio.
3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorità.
4. L'Impresa è dotata, conformemente all'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.
Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono:
a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all'articolo 160, 2, e);
b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell'articolo 13 dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area;
c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all'articolo 10 dell'Allegato IV;
d) le somme prese in prestito in applicazione dell'articolo 174;
e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e
f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all'articolo 151, 10, di cui la commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.
Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorità e lo presenta al Consiglio.
Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea.
L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell'articolo 160, 2, h).
1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese.
2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa.
Ad eccezione delle contribuzioni di cui all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:
a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g);
b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4;
c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).
1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti.
2. L'Assemblea fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f).
3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità.
4. Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.
I rapporti, libri e conti dell'Autorità, ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.
L'Autorità possiede la personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.
Per poter esercitare le proprie funzioni, l'Autorità gode sul territorio di ciascuno Stato contraente dei privilegi e delle immunità previste nella presente sottosezione.
I privilegi e le immunità relative all'Impresa sono previsti all'articolo 13 dell'Allegato IV.
L'Autorità, così come le sue proprietà ed i suoi beni, gode dell'immunità dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorità vi rinunci espressamente in casi particolari.
Le proprietà ed i beni dell'Autorità, dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.
Le proprietà ed i beni dell'Autorità sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.
1. Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino.
2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale e informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico.
3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.
I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e così anche il Segretario generale e il personale dell'Autorità godono sul territorio di ogni Stato contraente:
a) dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorità, a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare;
b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.
1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, così come i suoi beni, proprietà e proventi, e così le sue attività e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali.
L'Autorità non può chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi.
2. Se vengono effettuati dall'Autorità, ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso.
I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere né venduti né alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che ciò non avvenga a condizioni convenute con questo Stato.
3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti né su altre somme, versate in pagamento dall'Autorità al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorità, e così anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorità, a meno che essi non siano loro cittadini.
Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi.
L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.
1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro.
2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.
La presente sezione, la Parte XV e l'Allegato VI regolano la costituzione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini e le modalità di esercizio della sua competenza.
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtù della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attività condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie:
a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono;
b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorità in merito a:
i) atti od omissioni dell'Autorità o di uno Stato contraente che si afferma contravvengono alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorità conformemente a tali disposizioni; o
ii) atti dell'Autorità di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere;
c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorità o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b), in merito a:
i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure
ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attività condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi;
d) controversie fra l'Autorità e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto;
e) controversie fra l'Autorità e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilità dell'Autorità in virtù dell'articolo 22 dell'Allegato III;
f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera è specificamente prevista dalla presente Convenzione.
1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte:
a) ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o
b) ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia.
2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente.
Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione.
Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attività condotte nell'Area, tale questione è rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini.
b) Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione è subordinata a una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione.
Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera.
c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformità alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che può essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorità, dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non può in alcun caso sostituire la propria discrezionalità a quella dell'Autorità.
Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformità alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorità e non può dichiarare l'invalidità di tali norme, regolamenti o procedure.
La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorità in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonché a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e così anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtù della presente Convenzione.
1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali.
2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto può richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa.
In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto può farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalità.
La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini fornisce pareri consultivi, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, circa questioni giuridiche che si presentano nel quadro delle loro attività.
Tali pareri sono forniti nel più breve tempo possibile
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