Convenzione NU sui diritti del mare

Indice

Parte XIII - Ricerca scientifica marina

Sezione I Princìpi generali

Articolo 238

Diritto di condurre ricerca scientifica marina

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.

Articolo 239

Impulso alla ricerca scientifica marina

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali incoraggiano e facilitano lo sviluppo e la condotta della ricerca scientifica marina conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 240

Princìpi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina

Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti princìpi:

a) la ricerca scientifica marina è condotta esclusivamente a fini pacifici;

b) la ricerca scientifica marina è condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione;

c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi;

d) la ricerca scientifica marina è condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Articolo 241

Non riconoscimento delle attività di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni

Le attività di ricerca scientifica marina non costituiscono il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.

Sezione II Cooperazione internazionale

Articolo 242

Impulso alla cooperazione internazionale

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranità e della giurisdizione e sulla base della reciprocità dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici.

2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi delle presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto è opportuno, ragionevoli possibilità di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.

Articolo 243

Creazione di condizioni favorevoli

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.

Articolo 244

Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonché le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina.

2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonché il potenziamento delle autonome capacità di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'atro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.

Sezione III Condotta e impulso alla ricerca scientifica

Articolo 245

Ricerca scientifica marina nel mare territoriale

Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità, hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale.

La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.

Articolo 246

Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero.

3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanità.

A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente.

4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca.

5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto:

a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non biologiche;

b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive;

c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli 60 e 80;

d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, che sono inesatte circa la natura e gli obiettivi del progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtù di un precedente progetto di ricerca.

6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5, all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente Parte, sulla piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita.

Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire.

7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'articolo 77.

8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attività intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 247

Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici

Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far seguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se è disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha ad esso notificato il progetto stesso.

Articolo 248

Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:

a) natura e scopi del progetto;

b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;

c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato;

d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;

e) norme dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto;

f) la misura in cui ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Articolo 249

Obbligo di assolvere certe condizioni

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni:

a) garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando è possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto;

b) fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena è possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca è stata completata;

c) impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico;

d) fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione;

e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali;

f) informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma della Ricerca;

g) rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi.

2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello Stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246,5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Articolo 250

Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina

Le comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina avvengono attraverso i canali ufficiali appropriati, salvo accordi diversi.

Articolo 251

Criteri e direttive generali

Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti organizzazioni internazionali, la definizione di criteri e direttive generali che li aiutino a determinare la natura e le implicazioni della ricerca scientifica marina.

Articolo 252

Consenso tacito

Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che:

a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure

b) le informazioni fornite da quello Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure

c) richiede un supplemento di informazione circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure

d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.

Articolo 253

Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina

1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attività di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se:

a) le attività di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure

b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina.

2. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attività di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attività di ricerca.

3. Lo Stato costiero può altresì esigere la cessazione delle attività di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli.

4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attività di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attività che sono oggetto della notifica.

5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attività di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.

Articolo 254

Diritti degli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3, comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi.

2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se è opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f).

3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunità di partecipare, ogni qualvolta è possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina.

4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d) fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.

Articolo 255

Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca

Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di là del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.

Articolo 256

Ricerca scientifica marina nell'Area

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.

Articolo 257

Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là dei limiti della zona economica esclusiva.

Sezione IV Installazioni o attrezzature per la ricerca scientifica nell'ambiente marino

Articolo 258

Messa in opera e utilizzo

La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino è subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.

Articolo 259

Regime giuridico

Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole.

Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Articolo 260

Zone di sicurezza

Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle istallazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.

Articolo 261

Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale

La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.

Articolo 262

Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione

Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.

Sezione V Responsabilità

Articolo 263

Responsabilità

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione.

2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalità, o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure.

3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtù dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.

Sezione VI Soluzione delle controversie e misure provvisorie

Articolo 264

Soluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in materia di ricerca scientifica marina vengono risolte conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3.

Articolo 265

Misure provvisorie

In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attività di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.

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