Convenzione NU sui diritti del mare |
1. La presente Convenzione è aperta alla firma:
a) di tutti i Stati;
b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 ( XV ) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
e) di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 ( XV ) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX.
2. La presente Convenzione è aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1° luglio 1983 al 9 dicembre 1984.
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305, 1, b), c), d) ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f).
Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305.
L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f), è disciplinata dall'allegato IX.
Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1.
3. L'Assemblea dell'Autorità si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio dell'Autorità.
Il primo Consiglio è costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate.
4. Le norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorità conformemente alla Parte XI.
5. L'Autorità ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.
Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.
L'articolo 309 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.
1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare.
2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.
3. Due o più Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga è incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei princìpi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano né sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta.
5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione.
6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanità enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.
1. Al termine di un periodo di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purché essi non riguardino le attività esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti così proposti.
Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati contraenti dà risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza.
2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, è la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza.
La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finché non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.
1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attività esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza.
Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato respinto.
Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti.
3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato adottato.
Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.
1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorità, un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attività esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato I.
Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti.
Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea.
I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare ed approvare l'emendamento proposto.
L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dall'Assemblea, è considerato adottato.
2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongono diversamente.
2. Gli articoli 306, 307 e 320 si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.
1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore.
Tali emendamenti non incidono né sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.
2. Un emendamento può prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni più alto di quello richiesto dal presente articolo.
3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un adempimento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volontà da parte di tale Stato, come:
a) contraente della presente Convenzione così emendata; e
b) contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento.
5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti.
6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, è considerato contraente della presente Convenzione così emendata.
1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni.
La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia.
La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine più lungo.
2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, così come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato.
3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.
Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo quanto altrimenti espressamente previsto, un rinvio alla presente Convenzione o ad una delle sue parti comprende un rinvio agli allegati che vi si riferiscono.
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti alla stessa.
2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale:
a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorità ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione;
b) notifica all'Autorità le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonchè le denunce della presente Convenzione;
c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4;
d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione;
e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione.
3. a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156:
i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a)
ii) le modifiche previste al numero 2, b) e c); e
iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione.
b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualità alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).
L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato, tenuto conto dell'articolo 305, 2, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CIO', i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A MONTEGO BAY, il dieci dicembre millenovecentottantadue.
( Si omettono gli allegati )
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
(2) Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1998, n. 498, riportata al n. LX.
(3) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
(4) Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(6) Riportata alla voce Idrocarburi.
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