Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte III - Occupazione e condizioni di lavoro

Art. 20

1. I Governi devono, nel quadro della legislazione nazionale ed in collaborazione con i popoli interessati, adottare delle misure speciali per garantire ai lavoratori appartenenti a questi popoli una tutela effettiva in ciò che riguarda l'assunzione e le condizioni d'impiego, nella misura in cui non sono effettivamente tutelati dalla legislazione applicabile ai lavoratori in generale.

2. I Governi devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori appartenenti ai popoli interessati ed altri lavoratori, specialmente in ciò che riguarda:

a) l'accesso all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati, come anche le misure di promozione e di avanzamento;

b) la pari remunerazione per un lavoro di pari valore;

c) l'assistenza medica e sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, tutte le prestazioni della sicurezza sociale e di ogni altro vantaggio derivante dall'impiego, come anche l'alloggio;

d) il diritto d'associazione, il diritto di dedicarsi liberamente ad ogni attività sindacale non contraria alla legge ed il diritto di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o con le loro organizzazioni.

3. Le misure prese devono specialmente mirare a che:

a) i lavoratori appartenenti ai popoli interessati, ivi compresi i lavoratori stagionali, occasionali e migranti impiegati in agricoltura od in altre attività, allo stesso modo di quelli impiegati da fornitori di manodopera, godano della tutela accordata dalla legislazione e dalla prassi nazionali agli altri lavoratori di queste categorie negli stessi settori, e che siano pienamente informati dei propri diritti in virtù della legislazione in materia di lavoro, e dei mezzi di ricorso cui possono accedere;

b) i lavoratori appartenenti a questi popoli non siano soggetti a condizioni di lavoro che mettano in pericolo la loro salute, in particolare con l'esposizione a pesticidi o ad altre sostanze tossiche,

c) i lavoratori appartenenti a questi popoli godano di pari opportunità e di pari trattamento tra uomini e donne nell'impiego, e di una tutela contro le molestie sessuali.

4. Deve prestarsi particolare attenzione alla creazione di adeguati servizi d'ispezione del lavoro nelle regioni in cui i lavoratori appartenenti ai popoli interessati esercitino attività salariate, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte della convenzione.

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