Convenzione 169 - Popoli indigeni e tribali

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Parte IX - Disposizioni generali

Art. 34

La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente convenzione devono essere determinati con elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun Paese.

Art. 35

L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non deve pregiudicare ai diritti ed ai vantaggi garantiti ai popoli interessati in virtù di altre convenzioni e raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di leggi, sentenze, consuetudini od accordi nazionali.

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