Sullo status dei rifugiati

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Capitolo VI - Disposizioni di attuazione e transitorie

Articolo 35. Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornir loro in forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:

a) allo status dei rifugiati;

b) all'applicazione della presente Convenzione;

c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

Articolo 36. Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 37. Relazioni con le Convenzioni anteriori

Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 28, la presente Convenzione sostituisce tra le Parti contraenti gli Accordi del

5 luglio 1922,

31 maggio 1924,

12 maggio 1926,

30 giugno 1928 e

30 luglio 1935,

e così pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938,

il Protocollo del 14 settembre 1939 e

l'Accordo del 15 ottobre 1946.

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