Sul diritto dei trattati

Indice

Parte II - Conclusione ed entrata in vigore dei trattati

Sezione 1 Conclusione dei trattati

Articolo 6 Capacità degli Stati di concludere trattati

Ogni Stato ha la capacità di concludere trattati.

Articolo 7 Pieni poteri

1. Una persona è considerata rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato:

a. se essa esibisce i dovuti pieni poteri;

b. se risulta dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l'intenzione di considerare quella persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri.

2. Sono considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri:

a. i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;

b. i capi di missione diplomatica, per l'adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;

c. i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo.

Articolo 8 Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione

Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiuto da una persona che non possa, in virtù dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo, non ha effetti giuridici, a meno che non sia successivamente confermato dallo Stato medesimo.

Articolo 9 Adozione del testo

1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo nei casi previsti al paragrafo 2.

2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si ha alla maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che questi Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una regola diversa.

Articolo 10 Autenticazione del testo

Il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo:

a. secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure

b. in mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafatura, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto.

Articolo 11 Modi di espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato

Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto.

Articolo 12 Espressione, attraverso la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato:

a. quando il trattato prevede che la firma avrà questo effetto;

b. quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto; oppure

c. quando l'intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a. la parafatura di un testo equivale alla firma del trattato quando risulti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato erano d'accordo in tal senso;

b. la firma ad referendum di un trattato apposta dal rappresentante di uno Stato, se è confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

Articolo 13 Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del consenso a essere obbligati da un trattato

Il consenso degli Stati ad essere obbligati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di essi si esprime attraverso questo scambio:

a. quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avrà questo effetto; oppure

b. quando risulta altrimenti che tali Stati avevano concordato che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto questo effetto.

Articolo 14 Espressione, attraverso la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, del consenso ad essere obbligati da un trattato

1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso la ratifica:

a. quando il trattato prevede che tale consenso si esprima attraverso la ratifica;

b. quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che la ratifica fosse necessaria;

c. quando il rappresentante dello Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; oppure

d. quando l'intenzione dello Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato.

2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime attraverso l'accettazione o l'approvazione in presenza di condizioni analoghe e quelle che si applicano alla ratifica.

Articolo 15 Espressione, per adesione, del consenso ad essere obbligati da un trattato

Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si esprime per adesione:

a. quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso dallo Stato per via di adesione;

b. quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione; oppure

c. quando tutte le parti hanno successivamente concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione.

Articolo 16 Scambio e deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione

Salvo che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione determinano il consenso dello Stato ad essere obbligato da un trattato al momento:

a. del loro scambio fra gli Stati contraenti;

b. del loro deposito presso il depositario; oppure

c. della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se in tal senso è stato concordato.

Articolo 17 Consenso ad essere obbligato da una parte di un trattato e scelta fra diverse disposizioni

1. Senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un parte di un trattato produce effetti soltanto se il trattato lo permette o se gli altri Stati contraenti lo consentono.

2. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato che permette di scegliere fra disposizioni diverse produce effetti soltanto se le disposizioni a cui si riferisce vengono chiaramente indicate.

Articolo 18 Obbligo di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo quando:

a. ha sottoscritto il trattato o scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, fintanto che non abbia manifestato la sua intenzione di non divenirne parte; oppure

b. ha espresso il suo consenso a essere obbligato dal trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.

Sezione 2 Riserve

Articolo 19 Formulazione delle riserve

Uno Stato, nel momento di sottoscrivere, ratificare, accettare, approvare un trattato o di aderirvi, può formulare una riserva, a meno che:

a. la riserva non sia proibita dal trattato;

b. il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve, fra le quali non figura quella in questione; oppure

c. nei casi diversi da quelli contemplati sub a), e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Articolo 20 Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve

1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non richiede un ulteriore atto di accettazione da parte degli altri Stati contraenti, a meno che ciò non sia previsto dal trattato.

2. Quando risulta dal numero limitato di Stati che hanno partecipato al negoziato, nonché dall'oggetto e dal scopo del trattato, che l'applicazione del medesimo nella sua integrità fra tutte le parti è una condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere obbligata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.

3. Quando un trattato è un atto costitutivo di una organizzazione internazionale e a meno che non disponga diversamente, una riserva richiede l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione suddetta.

4. Nei casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi precedenti e fatta salva ogni diversa disposizione del trattato in materia:

a. l'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente fa dello Stato autore della riserva una parte al trattato rispetto a questo altro Stato se il trattato è in vigore o quando entra in vigore per questi Stati;

b. l'obiezione fatta ad una riserva da parte di un altro Stato contraente non impedisce che il trattato entri in vigore fra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che lo Stato che ha formulato l'obiezione non abbia espresso un'intenzione chiaramente contraria;

c. un atto che esprima il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato e contenente una riserva produce effetti a partire dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva.

5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non disponga diversamente, si deve presumere che una riserva sia stata accettata da uno Stato se quest'ultimo non ha formulato obiezioni alla riserva sia alla scadenza del periodo di dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto la notifica, sia alla data in cui esso ha espresso il suo consenso a vincolarsi al trattato, se quest'ultima è posteriore.

Articolo 21 Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve

1. Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte in conformità agli articoli 19, 20, e 23:

a. modifica per lo Stato autore della riserva nei suoi rapporti con quell'altra parte le disposizioni del trattato a cui la riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva medesima; e

b. modifica nella stessa misura queste disposizioni per quell'altra parte nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva.

2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti nei loro rapporti inter se.

3. Quando uno Stato che ha formulato una obiezione ad una riserva non si è opposto all'entrata in vigore del trattato fra se stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni alle quali la riserva si riferisce non si applicano fra i due Stati nella misura prevista dalla riserva.

Articolo 22 Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve

1. Salvo che il trattato non disponga diversamente, una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento, senza che sia necessario per tale ritiro il consenso dello Stato che ha accettato la riserva.

2. Salvo che il trattato non disponga diversamente, una obiezione ad una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

3. Salvo che il trattato non disponga diversamente o che non vi sia un diverso accordo fra le parti:

a. il ritiro di una riserva produce effetti nei confronti di un altro Stato contraente solo quando questo Stato ne ha ricevuto la notifica;

b. il ritiro di una obiezione ad una riserva produce effetti solo quando lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto la notifica del ritiro.

Articolo 23 Procedura relativa alle riserve

1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti e agli altri Stati aventi titolo per diventare parti al trattato.

2. Se formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, una riserva deve essere confermata formalmente dallo Stato che ne è autore, al momento in cui esso esprime il suo consenso a vincolarsi al trattato.

In tali casi, si deve ritenere che la riserva sia stata fatta alla data in cui è stata confermata.

3. Una accettazione espressa di una riserva o una obiezione fatta ad un riserva, quando siano anteriori alla conferma di quest'ultima, non necessitano a loro volta di una conferma.

4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.

Sezione 3 Entrata in vigore dei trattati e applicazione a titolo provvisorio

Articolo 24 Entrata in vigore

1. Un trattato entra in vigore secondo le modalità e alla data fissate dalle sue disposizioni e concordate fra gli Stati che hanno partecipato al negoziato.

2. In mancanza di tali disposizioni o di un tale accordo, un trattato entra in vigore non appena il consenso a vincolarsi ad esso sia espresso da tutti gli Stati che hanno partecipato al negoziato.

3. Quando il consenso di uno Stato a vincolarsi ad un trattato è espresso ad una data posteriore all'entrata in vigore del trattato suddetto, quest'ultimo, salvo che non disponga diversamente, entra in vigore nei confronti di tale Stato alla data in questione.

4. Le disposizioni di un trattato che disciplinano l'autenticazione del testo, la formulazione del consenso degli Stati a vincolarsi al trattato, le modalità o la data di entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonché le altre questioni che si pongono necessariamente prima dell'entrata in vigore del trattato, sono applicabili a partire dall'adozione del testo.

Articolo 25 Applicazione a titolo provvisorio

1. Un trattato o una parte di un trattato si applica a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore:

a. se così stabilisce il trattato stesso; oppure

b. se gli Stati che hanno partecipato al negoziato hanno, in altra maniera, convenuto in tal senso.

2. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra gli Stati che hanno partecipato al negoziato, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato cessa se quest'ultimo notifica agli altri Stati fra i quali il trattato è provvisoriamente applicato la sua intenzione di non divenire parte al trattato medesimo.

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