I Convenzione di Ginevra

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Capitolo V. - Edifici e Materiale sanitario

Art. 33

Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati.

Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati.

Tuttavia i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, sempreché abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati.

Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.

Art. 34

I beni mobili e immobili delle società di soccorso ammesse al beneficio della convenzione saranno considerati come proprietà privata.

Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti dalle leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato soltanto in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.

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