III Convenzione di Ginevra

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Titolo III

Cattività

Sezione I

Inizio della cattività

Art. 17 Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, i suoi cognome, nomi e grado, la sua data di nascita e il numero della sua matricola oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equivalente.

Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria.

Ogni Parte belligerante sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che potesse divenire prigioniero di guerra, una tessera d'identità indicante i suoi cognome, nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e la sua data di nascita.

Questa tessera d'identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, come pure ogni altra indicazione che le Parti belligeranti potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate.

Questa tessera avrà, per quanto possibile, la dimensione di 6,5 ´ 10 cm e sarà stabilita in due esemplari.

Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa tessera d'identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato.

Nessuna tortura fisica o morale nè coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura.

I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti ad angherie od a svantaggi di qualsiasi natura.

I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacità di indicare la propria identità, saranno affidati al servizio sanitario.

L'identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso.

L'interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere fatto in una lingua che essi comprendano.

Art. 18 Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale - eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militari - resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale.

Resteranno parimente in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale.

I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità.

La Potenza detentrice fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero.

Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra.

Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono portatori non potranno essere loro tolte che su ordine di un ufficiale, e dopo che siano stati iscritti in un registro speciale l'ammontare di queste somme e i connotati del loro proprietario, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l'unità della persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si tratta.

Le somme in valuta della Potenza detentrice o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell'articolo 64.

La Potenza detentrice potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza.

In tal caso sarà applicata una procedura analoga a quella per la presa in consegna di somme di danaro.

Questi oggetti, come pure le somme di danaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrice e di cui il proprietario non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrice e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua cattività.

Art. 19 Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra saranno trasferiti in campi situati in una regione abbastanza distante dalla zona di combattimento, perchè essi si trovino fuori di pericolo.

Non potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa che i prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie, corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto.

Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo.

Art. 20 Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrice.

La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento ed allestirà, il più presto possibile, un elenco dei prigionieri trasferiti.

Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile.

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