III Convenzione di Ginevra

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Capitolo V

Religione, attività intellettuali e fisiche

Art. 34 I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si informino alle norme correnti di disciplina prescritte dall'autorità militare.

Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.

Art. 35 I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero e ad esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in concordanza con la loro coscienza religiosa.

Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione.

Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall'articolo 33, per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo.

Con riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali.

Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al contingente previsto dall'articolo 71.

Art. 36 I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, di esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari.

Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrice.

Non saranno obbligati a nessun altro lavoro.

Art. 37 Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, sarà designato, a richiesta dei prigionieri interessati, per assolvere questa funzione un ministro appartenente sia alla loro confessione, sia ad una confessione affine, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato.

Tale designazione, soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, avrà luogo d'intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell'autorità religiosa locale della stessa confessione.

La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e della sicurezza militare.

Art. 38 Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario.

I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell'aria all'aperto.

Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

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