IV Convenzione di Ginevra

Indice

Sezione III - Territori occupati

Art. 47

Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, nè in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, nè in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, nè, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.

Art. 48

Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio é occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste dall'art. 35 e le decisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di detto articolo.

Art. 49

I trasferimenti fondati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.

La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano.

Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale.

La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato.

Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinchè le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.

La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo.

La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano.

La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

Art. 50

La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli.

Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione.

In nessun caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale, nè arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa.

In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi.

Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virtù delle disposizioni dell'art. 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identità dei fanciulli.

Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate.

La Potenza occupante non dovrà ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di età inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra.

Art. 51

La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie.

Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari é vietata.

Essa potrà costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno più di diciotto anni; potrà però trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato.

Le persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazioni militari.

La Potenza occupante non potrà costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto.

Il lavoro sarà eseguito esclusivamente nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta.

Ognuna di queste persone occupate sarà mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro.

Il lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato alle capacità fisiche e intellettuali dei lavoratori.

La legislazione vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarà applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente articolo.

In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare.

Art. 52

Nessun contratto, accordo o regolamento potrà ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento.

È vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibilità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante.

Art. 53

È vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari.

Art. 54

È vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza.

Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'art. 51.

Esso non limita la facoltà della Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni.

Art. 55

La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insuffficienti.

La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile.

Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinchè ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore.

Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.

Art. 56

La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie.

Il personale sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua missione.

Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero più in funzione, le autontà d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto
dall'art. 18.

In circostanze analoghe, le autorità d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21.

Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terrà conto delle esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato.

Art. 57

Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessità la Potenza occupante potrà requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile.

Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti, finchè saranno necessari per i bisogni della popolazione civile.

Art. 58

La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari.

Essa accetterà altresì gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerà la distribuzione in territorio occupato.

Art. 59

Allorchè la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.

Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.

Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione.

Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.

Art. 60

Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59.

Essa non potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice.

Art. 61

La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice.

Questa funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario imparziale.

In questi invii di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio.

La Potenza occupante dovrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii.

Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati.

Art. 62

Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati.

Art. 63

Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante:

a) le Società nazionali della Croce Rossa ( della Mezzaduna Rossa. dei Leone e Sole Rossi ) riconosciute potranno proseguire le attività conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa.

Le altre società di soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in condizioni analoghe;

b) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale e alla struttura di queste società, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività indicate.

Le stesse norme si applicheranno all'attività e al personale di enti speciali di carattere non militare, già esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio.

Art. 64

La legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vigore, salvo nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.

Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessità di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione.

La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonchè degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.

Art. 65

Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa.

Esse non potranno avere effetto retroattivo.

Art. 66

La Potenza occupante potrà, in caso di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'art. 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato.

I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato.

Art. 67

I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle proporzionalità delle pene.

Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non é cittadino della Potenza occupante.

Art. 68

Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integrità corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona é punibile con l'internamento o la semplice prigione; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarà proporzionata all'infrazione commessa.

Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sarà, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà personale che potrà essere presa nei confronti delle persone protette.

I tribunali previsti dall'art. 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigione in una misura d'internamento della stessa durata.

Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte.

La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale é stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non é legato a questa da alcun dovere di fedeltà.

La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di diciotto anni.

Art. 69

La durata della detenzione preventiva sarà in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata potesse essere condannata.

Art. 70

Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra.

I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio é occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.

Art. 71

I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare.

Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sarà informato senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sarà istruita il più rapidamente possibile.

La Potenza protettrice sarà informata di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni o più; essa potrà in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura.

La Potenza protettrice avrà inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette.

La notificazione alla Potenza protettrice, come é prevista dal secondo comma del presente articolo, dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza.

Se, all'apertura dei dibattimenti, non é fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo.

La notificazione dovrà comprendere segnatamente le seguenti indicazioni:

a) identità dell'imputato;

b) luogo di residenza o di detenzione;

c) specificazione del o dei capi d'accusa ( con menzione delle disposizioni penali su cui si basa );

d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;

e) luogo e data della prima udienza.

Art. 72

Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potrà, in particolare, far citare dei testi.

Egli avrà il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potrà visitarlo liberamente e fruirà delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.

Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procurerà uno.

Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante dovrà, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un difensore.

Ogni imputato sarà, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale.

Egli potrà, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione.

Art. 73

Ogni condannato avrà il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale.

Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli.

La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà, per analogia, ai ricorsi.

Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilità di appello, il condannato avrà il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autorità competente della Potenza occupante.

Art. 74

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertirà la Potenza protettrice.

Alla Potenza protettrice dovrà essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti.

Tutte le sentenze pronunciate, che implichino la pena di morte o l'imprigionamento per due anni o più, saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'art. 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertà personale, l'indicazione del luogo dove sarà scontata.

Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice.

Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una pena privativa della libertà personale di due o più anni, i termini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza.

Art. 75

Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia.

Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia.

Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate é esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avrà sempre la possibilità di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autorità d'occupazione.

Art. 76

Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena.

Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato.

Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute.

Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere.

Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne.

Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni.

Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'art. 143.

Art. 77

Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autorità del territorio liberato.

Art. 78

Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento.

Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati.

I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il più breva termine possibile.

Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza.

Le persone protette, cui é stata assegnata la residenza forzata e che sono perciò costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'art. 39 della presente Convenzione.

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