IV Convenzione di Ginevra

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Capitolo XI - Decessi

Art. 129

Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autorità responsabili che ne garantiranno la custodia.

In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati.

La morte di ogni internato sarà certificata da un medico e sarà steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui è avvenuto.

Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sarà steso in conformità delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui è situato il luogo d'internamento; una copia, certificata conforme, sarà rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all'Agenzia centrale prevista dall'art. 140.

Art. 130

Le autorità detentrici vigileranno che gli internati morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate.

Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva.

Le salme potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio.

In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati.

Le ceneri saranno conservate con cura dalle autorità detentrici e saranno consegnate il più presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta.

Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi alla fine delle ostilità, la Potenza detentrice trasmetterà per il tramite degli uffici d'informazione previsti dall'art. 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti.

Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta delle tombe.

Art. 131

Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrice.

Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice.

Le deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rapporto che le contenga sarà steso e comunicato a detta Potenza.

Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrice prenderà tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.

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