IV Convenzione di Ginevra

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Allegato I - Progetto dl accordo concernente le zone e località sanitarie e di sicurezza

Art. 1

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.

Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.

Art. 2

Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi, nè all'interno nè all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.

Art. 3

La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.

Art. 4

Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti:

a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite;

b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;

c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere;

d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra.

Art. 5

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi:

a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito;

b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Art. 6

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici.

Le zone riservate unicamente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse ( mezzelune rosse, leoni e soli rossi ) su fondo bianco.

Di notte potranno essere indicate anche mediante una illuminazione adeguata.

Art. 7

Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul territorio che essa controlla.

Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto.

Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita.

Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempita, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'art. 8.

Art. 8

Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte avversaria avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicati nè presente accordo.

I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza.

Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano compiere la loro missione di controllo.

Art. 9

Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.

Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potrà dichiarare che essa non é più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Art. 10

La Potenza che avrà istituito una o più zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui é cenno negli articoli 8 e 9.

Art. 11

Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.

Art. 12

In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.

La Potenza occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Art. 13

Il presente accordo é applicabile parimenti alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza.

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