Statuto delle Nazioni Unite

Capitolo IV - Assemblea generale

Composizione

Articolo 9

1. L'Assemblea Generale si compone di tutti Membri delle Nazioni Unite.

2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10

L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Articolo 11

1. L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro.

Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.

Articolo 12

1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed infonna del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.

Articolo 13

1. L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.

b. sviluppare la cooperaione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di raz za, di sesso, di lingua, o di religione.

2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.

Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed· i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciarià che ad essa sono attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione della convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Articolo 17

1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.

2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.

3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Votazione

Articolo 18

1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.

2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

Tali questioni comprendono:

le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza,

l'elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale,

l'elezione di membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'art. 86,

l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite,

la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro,

l'espulsione di Membri,

le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti.

L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura

Articolo 20

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano.

Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento.

Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Articolo 22

L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

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