Convenzione contro la tortura

Parte II

Articolo 17

1. Verrà costituito un Comitato contro la tortura ( indicato da qui in avanti come il "Comitato" ) che eserciterà le funzioni qui di seguito previste.

Il Comitato sarà formato da 10 esperti di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, che agiranno a titolo personale.

Gli esperti saranno eletti dagli Stati Parti tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e dell'utilità della partecipazione di alcune persone che abbiano esperienza giuridica.

2. I membri del Comitato verranno eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati nominati dagli Stati Parti.

Ogni Stato Parte può nominare una persona tra i suoi cittadini.

Gli Stati Parti terranno presente l'utilità di nominare persone già membri del Comitato dei diritti dell'uomo istituito con il Patto internazionale sui diritti civili e politici e che desiderano prestare servizio nel Comitato contro la tortura.

3. Le elezioni dei membri del Comitato si terranno in occasione degli incontri biennali degli Stati Parti, convocati dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

A questi incontri, per il quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, risulteranno eletti al Comitato coloro che otterranno il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

4. La prima elezione sarà tenuta entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a sottoporre nel termine di tre mesi le nomine dei loro candidati.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite compilerà una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, indicando gli Stati Parti che li hanno designati e la sottoporrà agli Stati Parti.

5. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni.

Potranno essere rieletti qualora vengano nuovamente designati.

Tuttavia, per cinque dei membri eletti in prima elezione, il mandato scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri sarà tirato a sorte dal presidente dell'incontro di cui al paragrafo 3 di questo articolo.

6. Se un membro del Comitato muore o dà le dimissioni o non può più oltre proseguire nell'espletamento del suo mandato lo Stato Parte che lo aveva designato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini perché ricopra il seggio vacante fino al termine del mandato, ferma restando l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti.

L'approvazione deve essere considerata data se la metà o più degli Stati Parti non risponde negativamente entro sei settimane dopo che il Segretario generale delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

7. Gli Stati Parti saranno responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18

1. Il Comitato eleggerà il proprio ufficio di presidenza per due anni.

I membri di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilirà il proprio regolamento interno il quale deve contenere tra l'altro le disposizioni seguenti:

a) Il quorum sarà costituito da 6 membri.

b) Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari perché il Comitato possa svolgere efficacemente le funzioni previste da questa Convenzione.

4. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà il primo incontro del Comitato.

Dopo tale incontro, il Comitato si riunirà alle scadenze previste dal suo regolamento interno.

5. Gli Stati Parti si faranno carico delle spese sostenute per lo svolgimento delle riunioni degli Stati Parti e del Comitato, inclusi i rimborsi alle Nazioni Unite per qualsiasi spesa come i costi per il personale e i mezzi materiali predisposti dalle Nazioni Unite e previsti nel paragrafo 3 di questo articolo.

Articolo 19

1. Gli Stati Parti devono sottoporre al Comitato, attraverso il Segretario generale delle Nazioni Unite, dei rapporti sulle misure adottate per dare attuazione agli impegni assunti con questa Convenzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuno degli Stati Parti.

Inoltre gli Stati Parti sottoporranno al Comitato dei rapporti quadriennali su ogni nuova misura che sia stata adottata nonché qualsiasi altro rapporto richiesto dal Comitato.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

3. Ogni rapporto sarà esaminato dal Comitato che potrà fare le osservazioni di carattere generale che riterrà opportune e le inoltrerà allo Stato Parte interessato.

Lo Stato Parte potrà rispondere al Comitato con qualsiasi osservazione desideri.

4. Il Comitato può decidere, a sua discrezione, di includere nel suo rapporto annuale redatto in base all'art. 24 ogni suo commento fatto in base al paragrafo 3 di questo articolo, congiuntamente .alle osservazioni ricevute dallo Stato Parte.

Su richiesta dello Stato Parte interessato, il Comitato può anche includere una copia del rapporto presentato ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 20

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili che gli sembrano contenere fondate indicazioni sull'uso sistematico della tortura sul territorio di uno Stato Parte, inviterà lo Stato Parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a questo fine, a sottoporre delle osservazioni riguardanti le informazioni in questione.

2. Tenendo conto di ogni osservazione sottoposta dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione rilevante disponibile, il Comitato può, se decide che ciò è giustificato, designare uno o più dei suoi membri a fare un'inchiesta di carattere riservato che sarà poi oggetto di un rapporto urgente al Comitato.

3. Se viene eseguita un'inchiesta in base al paragrafo 2 di questo articolo, il Comitato richiederà la cooperazione dello Stato Parte interessato.

In accordo con tale Stato l'inchiesta può includere una visita sul territorio dello Stato interessato.

4. Dopo aver esaminato i risultati delle ricerche del/i suo/suoi membro/i incaricato/i come stabilito nel paragrafo 2 di questo articolo,

Il Comitato trasmetterà tali risultati allo Stato Parte interessato insieme con qualsiasi commento o suggerimento ritenga appropriato tenuto conto della situazione.

5. Tutti i procedimenti del Comitato, di cui si è riferito nei paragrafi da 1 a 4 di questo articolo, saranno di carattere riservato e in ogni momento dovrà essere ricercata la cooperazione dello Stato Parte.

Dopo aver concluso i procedimenti riguardanti l'inchiesta come stabilito nel paragrafo 2, il Comitato può, dopo una consultazione con lo Stato Parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati dei procedimenti, nel suo rapporto annuale, redatto conformemente all'art. 24.

Articolo 21

1. Uno Stato Parte a questa Convenzione può in ogni momento dichiarare, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti da questa Convenzione.

Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente alle procedure stabilite in questo articolo, solo se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato.

Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione in virtù di questo articolo se riguarda uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

Le comunicazioni ricevute ai sensi di questo articolo saranno trattate sulla base della seguente procedura:

a) Se uno Stato Parte ritiene che un altro Stato Parte non applichi le disposizioni di questa Convenzione può richiamare sulla questione l'attenzione, mediante comunicazione scritta, di quello Stato Parte.

Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione una spiegazione o altra dichiarazione scritta intesa a chiarire la questione che dovrebbe includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure interne e ai ricorsi già utilizzati, pendenti o ancora esperibili.

b) Se la questione non è stata risolta con soddisfazione per entrambi gli Stati Parti interessati entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferire la questione al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato che all'altro Stato interessato.

c) Il Comitato entrerà nel merito di una questione ad esso deferita in virtù di questo articolo solo dopo aver accertato che tutti i ricorsi interni sono stati esperiti ed esauriti, in conformità con i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi o non abbia probabilità di sfociare in una effettiva riparazione del torto subito dalla persona vittima delle violazioni di questa Convenzione.

d) Quando esaminerà le comunicazioni in virtù di questo articolo, il Comitato terrà sedute a porte chiuse.

e) Stando alle disposizioni della lettera c) il Comitato metterà i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione basandosi sul rispetto degli obblighi stabiliti in questa Convenzione.

A questo fine il Comitato può, quando lo ritenga opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc.

f) Nelle materie contemplate in questo articolo il Comitato può richiamare gli Stati Parti interessati di cui si è riferito alla lettera b) a fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), avranno il diritto di farsi rappresentare - quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto o in entrambe le forme.

h) Il Comitato entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica secondo la lettera b) sottoporrà un rapporto:

i) se viene raggiunta una soluzione entro i termini stabiliti alla lettera e) il Comitato limiterà il rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se entro i termini di cui alla lettera e) non viene raggiunta una soluzione, il Comitato limiterà il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti, accludendo al rapporto le osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali fatte dagli Stati Parti interessati.

Per ogni questione il rapporto sarà comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti a questa Convenzione abbiano reso la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà una copia agli altri Stati Parti.

La dichiarazione potrà essere ritirata in ogni momento mediante notifica diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Tale ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù di questo articolo; il Comitato non potrà ricevere comunicazioni in base a questo articolo dal momento in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve la notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 22

1. Uno Stato Parte a questa Convenzione può dichiarare in ogni momento, in virtù di questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti direttamente o inoltrate a nome di individui soggetti alla sua giurisdizione e che pretendano di essere vittime di una violazione delle disposizioni di questa Convenzione da parte di uno Stato Parte.

Il Comitato non accetterà alcuna comunicazione se riguarda uno Stato Parte che non ha reso tale dichiarazione.

2. Il Comitato considererà inammissibile qualsiasi comunicazione fatta secondo questo articolo che sia anonima o che il Comitato consideri essere un abuso del diritto di sottoporre tali comunicazioni o sìa incompatibile con le disposizioni di questa Convenzione.

3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, il Comitato porterà qualsiasi comunicazione sottopostagli in virtù di questo articolo all'attenzione dello Stato Parte a questa Convenzione che ha reso la dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed è stato provato abbia violato le disposizioni di questa Convenzione.

Entro sei mesi, lo Stato destinatario sottoporrà al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il rimedio, se del caso, che può essere stato adottato dallo Stato.

4. Il Comitato esaminerà le comunicazioni ricevute in base a questo articolo alla luce di tutte le informazioni fornitegli direttamente dall'individuo o a suo nome e dallo Stato Parte interessato.

5. Il Comitato non esaminerà alcuna comunicazione di invidiui se non ha accertato che:

a) La stessa questione non è stata o non sta per essere esaminata secondo un'altra procedura di indagine o di accordo internazionale;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili.

Questa norma non sarà applicata se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi o se è improbabile portino ad una efficace riparazione nei confronti della persona che è vittima della violazione di questa Convenzione.

6. Il Comitato terrà sedute a porte chiuse quando esaminerà le comunicazioni in virtù di questo articolo.

7. Il Comitato inoltrerà le sue osservazioni allo Stato Parte interessato e all'individuo.

8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti alla presente Convenzione hanno reso la dichiarazione secondo il paragrafo 1 di questo articolo.

Tali dichiarazioni saranno depositate dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti.

La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale.

Tale ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù di questo articolo; nessuna comunicazione dell'individuo o a nome dello stesso sarà ricevuta in virtù di questo articolo dopo che la notifica del ritiro della dichiarazione sia stata ricevuta dal Segretario generale a meno che non venga resa una nuova dichiarazione dallo Stato Parte.

Articolo 23

I membri del Comitato e della Commissione di Conciliazione ad hoc che possono essere designati in base all'art. 21 paragrafo l(e), avranno diritto alle facilitazioni, privilegi e immunità degli esperti in missione per le Nazioni Unite come stabilito nella sezione relativa della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 24

Il Comitato sottopone un rapporto annuale sulle sue attività secondo questa Convenzione, agli Stati Parti e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

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