Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

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Parte prima - Principi

Art. 1

Con il presente Trattato, le Alte parti contraenti istituiscono tra Loro una Comunità Economica Europea.

Art. 2

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri,

uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità,

un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta,

un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

Art. 3

Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:

a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,

b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,

c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,

d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,

e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,

g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,

i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,

j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,

k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

Art. 4

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da

- un'Assemblea;

- un Consiglio;

- una Commissione;

- una Corte di Giustizia.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

Art. 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

Art. 6

1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.

2. Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.

Art. 7

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

Art. 8

1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione.

Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi.

Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni.

Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità.

Detto organo arbitrale è composto dì tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di Giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

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