Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

Indice

Titolo III - Politica sociale

Capo 1 - Disposizioni sociali

Art. 117

Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Art. 118

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione,

- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,

- la formazione e il perfezionamento professionale,

- la sicurezza sociale,

- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

- l'igiene del lavoro,

- il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Art. 119

Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi da presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Art. 120

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.

Art. 121

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.

Art. 122

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

L'Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Capo 2 - Il fondo Sociale Europeo

Art. 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avrà il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

Art. 124

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 125

1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'articolo 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:

a) ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante:

- la rieducazione professionale,

- le indennità di nuova sistemazione,

b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.

Il contributo alle indennità di nuova sistemazione è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunità ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva.

Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,

b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e

c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

Art. 126

Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può:

a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'articolo 125,

b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall'articolo 123.

Art. 127

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata

- le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi;

- determina in particolare le modalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'articolo 125,

- come pure le modalità relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'articolo 125, paragrafo 1 b).

Art. 128

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

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