Statuto 1969

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Partecipazione all'ACI

11. Possono aderire all'ACI quei laici che, accettandone la natura ed i fini, intendono partecipare alla vita di una delle sue Associazioni esistenti nella propria diocesi.

12. L'adesione è personale; si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale dell'ACI.

13. L'adesione all'ACI comporta per il socio il dovere di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione - alla realizzazione delle finalità dell'Associazione; comporta anche il dovere di contribuire finanziariamente alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'adesione all'ACI attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione.

14. Salvo quanto stabilito all'art. 38, i soci, a livello di base, od i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono, ogni tre anni, i membri degli organi collegiali dell'Associazione ( Consigli ).

15. I Presidenti sono nominati ai vari livelli dall'Autorità ecclesiastica competente su proposta dei rispettivi Consigli.

16. Gli incarichi direttivi dell'ACI di regola hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

17. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

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