Statuto 1969

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Norme di carattere amministrativo

39. I soci dell'ACI contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale.

La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base della quota associativa nazionale stabilita dal Consiglio nazionale.

40. La responsabilità dell'amministrazione unificata di ciascuna Associazione - ai vari livelli - spetta alla Presidenza dell'Associazione medesima che ne affida la cura al proprio Amministratore e ne è responsabile di fronte al proprio Consiglio.

Il Consiglio stabilirà le quote di spesa destinate alle attività comuni ed a quelle di ciascuna articolazione ( Settori, ACR e movimenti ).

41. Il Segretario generale assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione nazionale nelle sue varie articolazioni ( Settori, ACR e movimenti ) e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.

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