Codice di Diritto Canonico

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Le persone giuridiche

Can. 113

§1. La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina.

§2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura.

Can. 114

§1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.

§2. Come fini, di cui al §1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

§3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.

Can. 115

§1. Le persone giuridiche nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose.

§2. L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale.

§3. L'insieme di cose, ossia la fondazione autonoma, consta di beni o di cose, sia spirituali sia materiali, e lo dirigono, a norma del diritto e degli statuti, sia una o più persone fisiche sia un collegio.

Can. 116

§1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.

§2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità.

Can. 117

Nessun insieme di persone o di cose che intenda ottenere la personalità giuridica, può validamente conseguirla se i suoi statuti non siano stati approvati dalla competente autorità.

Can. 118

Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti; rappresentano la persona giuridica privata, coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti.

Can. 119

Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1° se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, e piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con un suo voto;

3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.

Can. 120

§1. La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni; la persona giuridica privata si estingue inoltre, se l'associazione stessa si discioglie a norma degli statuti, oppure se, a giudizio dell'autorità competente, la stessa fondazione ha cessato di esistere a norma degli statuti.

§2. Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro.

Can. 121

Se gli insiemi sia di persone sia di cose, che sono persone giuridiche pubbliche, si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti.

Can. 122

Se l'insieme, che gode di personalità giuridica pubblica, si divide in maniera tale che o una parte di esso sia unita a un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica, l'autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati:

1° che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con debita proporzione secondo il giusto e l'onesto, tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe;

2° che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l'onesto.

Can. 123

Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti; estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri.

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