Codice di Diritto Canonico

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Le scuole

Can. 796

§1. Tra i mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa.

§2. È necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori; questi poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o riunioni.

Can. 797

È necessario che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli anche con sussidi.

Can. 798

I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare, che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola.

Can. 799

I fedeli facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori.

Can. 800

§1. È diritto della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.

§2. I fedeli favoriscano le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e sostenerle.

Can. 801

Gli istituti religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del Vescovo diocesano.

Can. 802

§1. Se non ci sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate.

§2. Quando ciò sia conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano fondate pure scuole professionali e tecniche e anche altre, che siano richieste da speciali necessità.

Can. 803

§1. Per scuola cattolica s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.

§2. L'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.

§3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.

Can. 804

§1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Can. 806

§1. Al Vescovo diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole.

§2. Curino i Moderatori delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, che l'istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione.

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