Augustum sanctissimumque

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Parte 2

Ordinamento interno

39 Edifizio.

Tutto il fabbricato e circuito delle sale destinate in vari tempi dai Sommi Pontefici alla biblioteca Vaticana e alle sue collezioni devono rimanere segregati e liberi da altri usi e senza comunicazione e subalterni ingressi di altri offici.

40 Quando le dette collezioni per la loro specifica importanza e pel continuato aumento non potessero coesistere nello stesso recinto senza scapitare del loro pregio artistico e senza recare impedimento alla disciplina e sicurezza della biblioteca, spetterà al Congresso direttivo di riferirne per mezzo della Prefettura Palatina al Sommo Pontefice, il quale deciderà se e dove debbano essere ordinate in separati gabinetti e acconciamente disposte.

41 Finché non sia avvenuta la detta separazione, i presenti ordinamenti e le norme disciplinari della biblioteca si applicano anche alla custodia, conservazione e mostra delle collezioni sopraddette.

42 È interdetto d'introdurre in Biblioteca fuoco e sostanze infiammabili e di visitarla notte tempo.

43 Il servizio di nettezza per tutto l'edificio si farà dagl'inservienti almeno una volta in ciascuna settimana ed anche straordinariamente se occorre, secondoché verrà loro ordinato dal Sotto-bibliotecario dell'economia e dai Prefetti, ai quali ne è commessa la sorveglianza.

Per la sala di studio, per la sala d'ingresso e pei gabinetti speciali dovrà farsi ogni giorno prima che abbia luogo l'apertura dello studio.

44 Ad un bidello per turno è imposto il servizio quotidiano di guardia, che consiste nell'aprire la biblioteca mezz'ora prima, senza ammettervi alcuno sino all'ora dell'ingresso: esso prima di partire dovrà percorrere tutto l'edifizio, ed assicurarsi come ogni cosa si trovi in regola.

45 Gli addetti alla Biblioteca nelle rispettive attinenze di officio sono mallevadori del danno e deperimento che avvenisse per loro malfatto e negligenza.

46 Suppellettile.

Rimane fermo il Pontificio divieto, emanato sin dalla fondazione, di estrarre dalla biblioteca e trasferire altrove – non eccettuate le abitazioni entro i Sacri Palazzi – senza la debita licenza del Sommo Pontefice, qualunque volume manoscritto o stampato, qualunque scrittura, capo d'arte ed oggetto qualsiasi della suppellettile letteraria ed artistica ivi esistente.

Resta pure in pieno vigore la pena della scomunica maggiore, riservata in modo espresso al Sommo Pontefice, e confermata in tutti i Motu-proprii finora promulgati oltre le altre pene disciplinari e la riparazione del danno, contro coloro che contravvengono a questo divieto, dal quale non va esente alcuna classe di persone ancorché costituite in alta dignità, e neppure lo stesso Cardinale Bibliotecario.

47 Incorrono nella stessa pena coloro che ardiscono di estrarre pagine, di staccare fogli dai codici, oppure li alterano, li corrompono o ne radono i caratteri e le marche, od anche in qualche modo danneggiano con dolo gli stessi codici, i volumi, e gli altri oggetti sopradetti.

48 Chiunque abbia ottenuto la Pontificia licenza di estrazione deve esibire l'originale rescritto ai Prefetti, e nell'atto della consegna deve loro rilasciare analoga ricevuta da conservarsi insieme al rescritto nell'archivio: nell'atto poi della restituzione deve farsi esatto riscontro degli articoli consegnati, per accertarne la identità e interezza, restituendo od annullando la ricevuta.

I Prefetti terranno un registro di tali estrazioni all'effetto di eccitare i detentori alla riconsegna, qualora decorso un equo spazio di tempo, o cessato il motivo dell'ottenuto permesso venisse ritardata.

49 Per gli Officiali dell'Archivio Vaticano viene confermata la speciale licenza loro concessa con l'articolo 36 del Motu proprio 1° Maggio 1884, di attingere notizie dalla biblioteca e di consultarne anche gl'indici e manoscritti pei loro studi.

Ma quando avvenga di dovere estrarre ed asportare dalla medesima libri, codici ed altre scritture, dovranno attenersi alla norma ivi determinata, cioè previa intelligenza dei due Cardinali Bibliotecario e Archivista, e mediante scheda di richiesta e corrispondente ricevuta in iscritto.

50 Tutti i codici e volumi sia manoscritti sia stampati, ed oggetti delle varie collezioni dovranno portare una numerazione inalterabile, e dove si può, una marca indelebile che ne designi la proprietà tassativa della Vaticana.

51 Per l'accurata e più sicura custodia dei codici e delle collezioni, che si conservano in appartati scrigni ed armadi, sono prescritte queste ulteriori cautele: doppio inventario, l'uno da conservarsi nell'archivio, e l'altro da servire per lo studio; doppia chiave, da ritenersi una in luogo cauto dal 1° Prefetto, e l'altra da lasciarsi in deposito presso la Prefettura dei SS. PP. AA.; oltre la chiudenda esterna, rete di ferro munita da serrame per esporli all'aria e preservarli da tarlo; confronto coll'inventario almeno una volta l'anno in giorni di vacanza alla presenza dei Sotto-bibliotecari e Prefetti; assistenza d'uno dei Prefetti o d'altro impiegato da essi incaricato quando si devono estrarre a richiesta degli studiosi, e pronta chiusura degli armadi fatta che sia la estrazione; vigilanza speciale, rigorosa consegna e custodia quando rimangono fuori di posto per causa di studio o legatura; assistenza assidua di alcuno degli impiegati destinato dal Sotto-bibliotecario dell'economia, quando dai lavoranti si fanno acconcimi con apertura di armadi e con estrazione degli oggetti che vi si contengono.

52 Un'attenzione particolare porteranno i Sotto-bibliotecari ed i Prefetti sopra manoscritti ed oggetti che minacciano deperimento, per ordinarne rispettivamente la trascrizione e il restauro, facendone scrupolosamente conservare i frammenti e le importanti legature, e corredando i residui di opportune note per l'interesse della storia.

53 Nell'acquisto e nella permuta di codici, di stampati e di oggetti d'arte si avrà per norma, che sempre proceda una stima competente che ne faccia rilevare il pregio ed il valore intrinseco; che se ne consideri il vantaggio comparativo in riguardo alle collezioni esistenti nella biblioteca; che in ogni caso debba precedere il giudizio e la deliberazione del Congresso direttivo con l'approvazione del Cardinale Bibliotecario.

In casi di acquisto urgente e di non notabile spesa, potranno i rispettivi Prefetti prendere gli opportuni concerti col Sotto-bibliotecario della economia.

54 È per massima proibito di dilucidare i codici, di copiare le miniature, le lettere iniziali, gli ornati, e di cavarne eliotipie, fotografie o facsimili.

Le domande per ritrarre disegni o fotografie, e per fare altri lavori simili, che non rechino nocumento agli originali, dovranno essere dirette al Cardinale Bibliotecario il quale, ottenuto il voto del rispettivo Prefetto, potrà secondarle, rimettendo al Sotto-bibliotecario della disciplina di determinare le norme e condizioni compatibili coll'interno regolamento, e di approvare l'artista che dovrà eseguirli.

55 Dopo il compimento degl'inventari e dei cataloghi di ciascuna collezione, sarà cura del Sotto-bibliotecario per gli studi e dei Prefetti, che vengano compilati indici speciali con illustrazioni delle pergamene, degli autografi, dei codici miniati, delle rarità bibliografiche, delle raccolte archeologiche ed artistiche, dei disegni e delle incisioni, delle carte idrografiche e geografiche e delle altre pregevoli specialità che si conservano nella Biblioteca.

56 I Sotto-bibliotecari ed i Prefetti volgeranno pure la loro sollecitudine all'ordinamento ed alla manutenzione delle numerose collezioni di libri stampati.

A questa importante sezione verranno addetti, a giudizio del Congresso direttivo, Scrittori ed Assistenti, i quali debbano recare a termine gl'indici della medesima, e tener dietro al suo movimento.

La disposizione delle predette collezioni acconciamente collocate nelle rispettive sale non potrà essere dipoi variata senza una grave necessità e senza superiore approvazione, mantenendo in ogni caso l'unità e integrità di esse e la loro corrispondenza con i cataloghi e inventari.

57 Impiegati.

Per gl'impiegati a servigio della biblioteca, oltre incensurabili qualità religiose e civili, si esige speciale cultura e fisica attitudine, secondo la qualità dell'officio.

58 Quante volte la proposta ai vari offici sia rimessa al Congresso direttivo, avrà luogo il sistema del concorso per requisiti, o per esame, secondo la natura dei medesimi.

Lo scrutinio ed esame devono in peculiar modo aggirarsi sul merito e sulla capacità intorno alla lingua, letteratura e disciplina a cui devono essere specialmente destinati.

In tal caso, se per ordine del Sommo Pontefice il concorrente debba essere sottoposto ad esperimento, il Congresso direttivo presieduto dal Cardinale Bibliotecario vi assiste, invitandovi, se occorre, da reputati collegi e istituti altri professori o persone di provata perizia in quella lingua e dottrina; e previa discussione e segreta votazione di tutti gli esaminatori, fa relazione dell'esperimento col mezzo dello stesso Cardinale al Sommo Pontefice a cui è riservata la scelta.

59 Fuori di quelli di ruolo, non possono essere ammessi nella biblioteca altri impiegati senza speciale facoltà pontificia.

60 Nelle ore di chiusura della biblioteca è vietato anche agli addetti alla medesima di trattenervisi senza permesso del Sotto-bibliotecario della disciplina e del primo Prefetto.

61 È obbligo di tutti gl'impiegati di prestar l'opera loro per pubblicazioni e lavori a vantaggio e decoro dell'istituto, e per incarichi che d'ordine del Sommo Pontefice venissero loro commessi.

I lavori da pubblicarsi con autorizzazione del Pontefice a nome della biblioteca, prima di essere messi a stampa, debbono approvarsi da persona a ciò deputata dal Congresso.

62 È ingiunto a tutti di mantenere il segreto in ordine ad atti e documenti riservati che si custodiscono in biblioteca, ed a lavori che vi si eseguiscono a servizio della Santa Sede.

La violazione di tale segreto verrà riguardata come una mancanza grave di fedeltà in officio.

63 Gli addetti alla biblioteca non possono senza speciale permesso ritenere l'officio di bibliotecari, di archivisti e di custodi in altri istituti, ed è loro interdetto di fare traffico di manoscritti, di libri e stampe.

64 La loro condotta nell'interno della biblioteca dovrà essere al tutto corretta e conformata ai regolamenti, ed anche al di fuori dovrà essere onorata e incensurabile, qual si addice ad impiegati del Pontefice e alla qualità dell'istituto a cui appartengono.

65 Quelli che si rendono biasimevoli coi loro portamenti andranno soggetti a misure anche di rigore secondo la gravità dei casi.

66 La retribuzione assegnata agli Officiali ed inservienti della biblioteca viene stabilita dalla tabella esistente presso la Prefettura dei SS. Palazzi.

67 Per ottenere che il quotidiano servizio di tutti gli impiegati riesca assiduo e diligente, viene ingiunto un registro di presenza, nel quale a cura dei Prefetti devono giornalmente notarsi i nomi degl'intervenuti e le ore del prestato servizio.

I permessi di assenza per legittime cause non eccedenti il periodo di giorni 15 si concedono dal Sotto-bibliotecario della disciplina: se per maggiore durata, occorre l'autorizzazione del Congresso ed il beneplacito del Cardinale Bibliotecario.

68 Per le illegittime assenze e per le abituali negligenze in ufficio, verranno applicate misure disciplinari di ammonizione, o, secondo il caso, di ritenute sullo stipendio.

69 Il Congresso deve tenersi informato dei lavori che si vanno eseguendo da ciascuno Scrittore ed Assistente, e nel Novembre deve da ognuno di essi esigere una relazione scritta di ciò che ha fatto durante l'anno.

Con questi ed altri elementi il Congresso forma la relazione, da rassegnarsi annualmente al Sommo Pontefice, sullo stato e andamento della biblioteca e servizio degli impiegati.

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