Provida Mater Ecclesia

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Fecondità degli Istituti Secolari

10 Man mano che questi Istituti fiorirono, apparve sempre più chiaramente come in parecchi modi essi potessero portare alla Chiesa ed alle anime un aiuto efficace.

Questi Istituti possono con facilità essere utili per una pratica seria della vita di perfezione in ogni tempo ed ogni luogo;

in più casi, gioveranno per abbracciare tale vita di perfezione, quando la vita religiosa canonica non è possibile o conveniente;

per rinnovare cristianamente le famiglie, le professioni e la società civile, con il contatto intimo e quotidiano di una vita perfettamente e totalmente consacrata alla perfezione;

per l'esercizio di un apostolato multiforme e per svolgere altri ministeri in luoghi, tempi e circostanze in cui i Sacerdoti e i Religiosi o non potrebbero esercitarli affatto o molto difficilmente.

D'altra parte l'esperienza non nasconde le difficoltà e i pericoli di questa vita di perfezione liberamente condotta, senza il presidio esterno della veste religiosa e della vita comune, senza la vigilanza degli Ordinari, dai quali poteva essere facilmente ignorata, e senza la vigilanza dei superiori stessi, i quali spesso erano lontani.

Si cominciò a disputare anche della natura giuridica di questi Istituti e della mente della Santa Sede nell'approvarli.

Al riguardo crediamo opportuno ricordare il decreto Ecclesia Catholica della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, confermato dal Nostro Predecessore di f. m. Leone XIII, in data 11 agosto 1889.14

In essa non era proibita la lode e l'approvazione di questi Istituti; si stabiliva però che quando la Sacra Congregazione lodava o approvava questi Istituti, intendeva lodarli e approvarli "non come Religioni di voti solenni, o vere Congregazioni di voti semplici, ma soltanto come pie Associazioni nelle quali, oltre alla mancanza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina ecclesiastica vigente, non si emette una professione religiosa propriamente detta: ed i voti che eventualmente vi si facciano, sono privati, non pubblici, accettati cioè dal legittimo Superiore a nome della Chiesa".

Inoltre questi sodalizi - aggiungeva la Sacra Congregazione - vengono lodati ed approvati con questa essenziale condizione, che siano pienamente e perfettamente noti ai propri Ordinari, e totalmente soggetti alla loro giurisdizione.

Queste prescrizioni e dichiarazioni della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari contribuirono molto a determinare la natura giuridica di questi Istituti, e servirono ad ordinare l'evoluzione e il progresso, senza però ostacolarlo.

11 In questo nostro secolo gli Istituti Secolari si sono silenziosamente moltiplicati, ed hanno assunto molteplici forme sia autonome, sia in diverso modo aggregati ad altre Religioni o Società.

Di esse non si occupa affatto la Costituzione Apostolica Conditae a Christo, la quale tratta solamente delle Congregazioni religiose.

Anche il Codice di Diritto Canonico, di proposito nulla stabilì riguardo a questi Istituti, e ciò che avrebbe potuto essere stabilito al riguardo, non essendo ancora sufficientemente maturo, lo rimandò alla legislazione futura.

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14 A.S.S. XXIII, 634