Romano Pontifici eligendo

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Facoltà delle sacre congregazioni

Capo IV - … e dei tribunali della Curia Romana durante la vacanza della Sede Apostolica

24 In periodo di sede vacante, le sacre congregazioni romane non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, in tempo di sede occupata, esse non possono trattare e compiere se non dopo aver parlato con il papa ovvero previa udienza papale, o in virtù di facoltà speciali e straordinarie, che il vescovo di Roma suole concedere ai loro prefetti o segretari.

25 Non cessano, invece, con la morte del pontefice le facoltà ordinarie proprie di ciascuna sacra congregazione; stabiliamo, tuttavia, che le congregazioni ne facciano uso soltanto per concedere i favori di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro pontefice; che se non ammettessero dilazione, potranno essere affidate dal sacro collegio dei cardinali al cardinale che era prefetto fino alla morte del pontefice e agli altri cardinali dello stesso dicastero, al cui esame il pontefice le avrebbe probabilmente affidate.

Essi potranno, in tali circostanze, decidere in via provvisoria, fino a quando sarà eletto il pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.

26 Il supremo tribunale della segnatura apostolica e il tribunale della sacra Rota, durante la vacanza della santa sede, continuano nel disbrigo dei propri affari secondo le leggi loro proprie, osservando però i prescritti del CIC ai canoni 244, 1, e 1603, 2.

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