Bolla "Per grazia della divina misericordia"
Per grazia della divina misericordia, a tal fine abbiamo assunto la curia della Chiesa universale e portiamo la sollecitudine del governo Apostolico, perché con attenta benevolenza assecondiamo le giuste aspirazioni dei supplicanti, e siano munite di perpetua stabilità, con la sanzione di un nostro decreto, quelle cose che giustamente si desidera siano corroborate con l'autorità Apostolica.
Pertanto, giacché la chiesa di Bivona, purtroppo deserta di abitanti per punizione dei peccati, già sede vescovile e ora, per la sua desolazione sembrava sconveniente e abbastanza inopportuno che godesse del titolo vescovile, e ora a richiesta del nostro figlio Ruggiero, glorioso Conte, e per consiglio di uomini religiosi, abbiamo concesso che si facesse il trasferimento della sede da quella alla chiesa di Mileto, e abbiamo consacrato te, costituendoti Vescovo per grazia di Dio, aggiungendo pure, a maggior decoro della tua chiesa, che, come tu sei stato consacrato a noi, cosi i tuoi successori dovessero essere sempre ordinati dal Romano Pontefice.
A perpetua stabilità di questa chiesa Miletese, e a confermare in essa la dignità di sede episcopale, stabiliamo dunque che essa sia libera in futuro dalla giurisdizione di quella chiesa di Bivona, a cui finora fu soggetta; e abbiamo voluto e deliberato che tutte le competenze che a quella erano dovute nell'ordinamento ecclesiastico, o per onere o per diritto, fossero conservate in perpetuo, assegnandole a questa virtù del presente privilegio.
Inoltre, a petizione della tua fraternità che le competenze del tuo Vescovato di nuova costituzione fossero garantite con presidio della protezione Apostolica dalle temerarie molestie di chiunque, con la nostra Apostolica autorità, comandiamo e proibiamo che nessun re o imperatore, o Vescovo alcuno di qualsiasi titolo o pretesto, osi ridurre, sottrarre o applicare a suo beneficio, o concedere ad altri, per qualsiasi motivo a scusa della sua avarizia, alcunché di quanto è pervenuto alla detta venerabile sede dei brani appartenenti a quella precedente chiesa, o di quelli che sono stati donati successivamente dal predetto figlio Ruggero, o da qualsiasi altra persona di propria iniziativa, o per grazia di Dio saranno concessi in futuro; ma vogliamo che tutto quello che comunque perverrà o capiterà di venir donato, tanto da te quanto da coloro che succederanno nel tuo ufficio e al tuo posto, sia posseduto perennemente integro e senza alcuna molestia, per servire a vantaggio e ad uso di coloro al cui sostentamento e rimunerazione è stato in qualsiasi maniera concesso.
Se alcuno, re, sacerdote, chierico, giudice, o persona secolare, pur conoscendo il tenore di questa nostra costituzione, avrà tentato con temerario ardire andare contro di essa, ammonito una prima, una seconda e una terza volta con congrue dilazioni, se non si sarà ritratto e non avrà soddisfatto alla predetta chiesa, sia privato della sua carica, onore e dignità, e sappia che diventa reo di giudizio divino per il reato perpetrato, e se non avrà restituito ciò che avrà mal tolto, e non avrà espiato con congrua penitenza quanto illecitamente operato, sia separato dal santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e sia soggetto all'inesorabile vendetta nell'eterno giudizio.
A tutti quelli, invece, che rispetteranno la giustizia verso la detta sede, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, e godano il frutto della buona azione di questa vita, e trovino il premio della pace eterna presso l'inesorabile giudice.
La tua misericordia, o Signore, al di sopra di tutte le tue opere.
Dato presso il Laterano; il giorno 4 febbraio, per mano di Pietro Cardinale Prete di S.R.C. e Bibliotecario, anno ottavo del Signor ( nostro ) Gregorio VII Papa, indizione terza.