Musicam sacram

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VIII. La musica sacra strumentale

62. Gli strumenti musicali possono essere di grande utilità nelle sacre celebrazioni, sia che accompagnino il canto sia che si suonino soli.

« Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere una notevole grandiosa solennità alle cerimonie della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti.

Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del luogo sacro e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli ».43

63. Nel permettere l'uso degli strumenti musicali e nella loro utilizzazione si deve tener conto dell'indole e delle tradizioni dei singoli popoli.

Tuttavia gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi.44

Tutti gli strumenti musicali, ammessi al culto divino, si usino in modo da rispondere alle esigenze dell'azione sacra e servire al decoro del culto divino e alla edificazione dei fedeli.

64. L'uso di strumenti musicali per accompagnare il canto, può sostenere le voci, facilitare la partecipazione e rendere più profonda dell'assemblea.

Tuttavia il loro suono non deve coprire le voci, rendendo difficile la comprensione del testo; anzi gli strumenti musicali tacciano quando il sacerdote celebrante o un ministro, nell'esercizio del loro ufficio, proferiscono ad alta voce un testo loro proprio.

65. Nelle Messe cantate o lette si può usare l'organo, o altro strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della « schola cantorum » e dei fedeli; gli stessi strumenti musicali, soli, possono suonarsi all'inizio, prima che il sacerdote si rechi all'altare, all'offertorio, alla comunione e al termine della Messa.

La stessa norma vale, fatte le debite applicazioni, anche per le altre azioni sacre.

66. Il suono, da solo, di questi stessi strumenti musicali non è consentito in Avvento, in Quaresima, durante il Triduo sacro, nelle messe e negli uffici dei defunti.

67. È indispensabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre a possedere un'adeguata perizia nell'usare il loro strumento, conoscano e penetrino intimamente lo spirito della sacra liturgia in modo che, anche dovendo improvvisare, assicurino il decoro della sacra celebrazione, secondo la vera natura delle sue varie parti, e favoriscano la partecipazione dei fedeli.45

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43 SC 120
44 Cfr. S. Congr. dei Riti, Istr. sulla musica sacra e la sacra Liturgia, 70 (AAS 50 [1958] 652)
45 Cfr. sopra, nn. 24-25