Renovationis causam  

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III - Applicazione delle norme speciali

Relativamente all'applicazione delle presenti norme, si osserverà quanto segue:

A. Continuano a rimanere valide le disposizioni del diritto comune, tranne che venga ad esse derogato con le norme di questa Istruzione.

B. Le facoltà accordate da questa Istruzione non sono in nessun caso delegabili.

C. Con la denominazione Superiore generale si intende altresì l'Abate Presidente della Congregazione monastica.

D. In caso di mancanza ovvero di legittimo impedimento del Superiore generale, le stesse facoltà competono alla persona che lo sostituisce in base alle Costituzioni approvate.

E. Quanto alle monache dedite esclusivamente alla vita contemplativa, devono essere introdotte nelle loro Costituzioni e sottoposte ad approvazione norme speciali.

Ad esse peraltro si possono applicare le norme di cui ai n. 22, n. 26 e n. 27.

F. 1) Qualora sia già stato celebrato lo speciale Capitolo generale prescritto dal Motu Proprio « Ecclesiae sanctae », è compito del Superiore generale e del suo Consiglio di stabilire collegialmente, esaminando con diligenza tutte le circostanze, se convenga convocare un Capitolo generale per deliberare circa le facoltà ad esso accordate, ovvero se sia preferibile attendere il prossimo Capitolo generale.

2) Nel caso che il Superiore generale e il suo Consiglio ritengano in forma analoga troppo onerosa ovvero impossibile la convocazione di un nuovo Capitolo generale, e venga a un tempo ritenuta urgente, per il bene della Famiglia religiosa, l'applicazione delle facoltà accordate al Capitolo generale, il Superiore generale e il suo Consiglio sono collegialmente autorizzati ad applicarle, tutte ovvero alcune di esse, fino al prossimo Capitolo generale, a condizione che consultino previamente gli altri Superiori maggiori e i rispettivi Consigli, e ottengano il consenso dei due terzi.

Questi Superiori maggiori devono avere a cuore di consultare in antecedenza i religiosi professi di voti perpetui.

Negli Istituti che non siano divisi in province, il Superiore generale deve consultare i religiosi professi di voti perpetui e ottenere il consenso dei due terzi.

G. Queste norme, promulgate in via di esperimento, entrano in vigore nel giorno in cui sarà pubblicata la presente Istruzione.

Roma, festa dell'Epifania del Signore 1969

I. Card. Antoniutti Prefetto
+ Antonio Mauro Arc. tit. di Tagaste Segretario

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