Cerimoniale dei Vescovi

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Capitolo VII - La morte e le esequie del Vescovo

1157. In caso di malattia, il vescovo, offrendo esempio al proprio popolo, riceva i sacramenti della penitenza e dell'eucaristia, e, nel caso che la malattia sia grave, anche il sacramento dell'unzione degli infermi.

1158. Quando poi sia vicino alla morte e ne sia consapevole, chieda e riceva il santo viatico secondo il rito descritto nel "Rituale Romano".851

1159. Stia a cuore al presbiterio e in modo particolare al collegio dei consultori o del capitolo della chiesa cattedrale, prestare assistenza spirituale al vescovo durante l'agonia, soprattutto curando che siano recitate presso di lui le preghiere della raccomandazione dei moribondi852 e che in tutta la diocesi i fedeli preghino per lui.

1160. Non appena il vescovo è spirato, si dicano le preghiere prescritte nel rituale.853

Quindi il defunto venga rivestito degli abiti di colore paonazzo, delle insegne proprie della messa stazionale, ed anche del pallio, se ne aveva diritto; non si pone invece il pastorale.

Se il vescovo, traslato da altre sedi, aveva ricevuto più pallii, questi vengono posti nella cassa stessa dei defunto, a meno che il vescovo stesso, mentre era in vita, non abbia disposto diversamente.

Poi, finché non venga trasferito nella chiesa cattedrale per la celebrazione delle esequie, il corpo del vescovo sia esposto in un luogo adatto, dove i fedeli possano visitarlo e pregare per lui.

Presso il feretro o nella chiesa cattedrale si celebri una veglia o la liturgia delle ore per i defunti.

1161. Nel giorno e nell'ora più opportuni, si convochi il clero e il popolo per celebrare le esequie del vescovo nella chiesa cattedrale.

Le esequie siano presiedute dal vescovo presidente della conferenza episcopale regionale o dal metropolita e con lui concelebrino gli altri vescovi e i presbiteri della diocesi.

1162. Le esequie si celebrano come è descritto più sopra ai nn. 821-838.

1163. Solo il vescovo celebrante principale presiede il rito dell'ultima raccomandazione.

1164. Il corpo del vescovo diocesano defunto sia seppellito in chiesa, che di norma sia la chiesa cattedrale della sua diocesi.

Il vescovo che ha rinunciato alla sede, sia seppellito nella chiesa cattedrale della sua ultima sede, a meno che egli non abbia predisposto diversamente.

1165. Tutte le comunità della diocesi elevino preghiere per il vescovo defunto, celebrando sia la messa, sia la liturgia delle ore per i defunti, o in altro modo, secondo le proprie possibilità.

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851 Cf. Rituale Romano, Sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi, nn. 97-99; 100-104
852 Cf. ibidem, nn. 143-150
853 Cf. ibidem, n. 15 1