Norme ordinamento Anno liturgico e Calendario romano

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Capitolo II - Il calendario

Titolo I. - Il calendario e le celebrazioni da iscriversi in esso

48. L'ordinamento della celebrazione dell'anno liturgico è regolato dal calendario, che è generale o particolare, secondo che riguardi tutto il rito romano o qualche Chiesa locale o famiglia religiosa.

49. Nel calendario generale è segnato tutto il ciclo delle celebrazioni sia quello relativo al mistero della salvezza nel Proprio del tempo, sia quello relativo alle feste dei santi, di rilievo universale e quindi da celebrarsi obbligatoriamente da tutti, sia degli altri che manifestano l'universale e continua santità del Popolo di Dio.

I calendari particolari contengono le celebrazioni proprie, inserite organicamente nel ciclo generale.

È giusto, infatti, che le singole Chiese o le famiglie religiose venerino con particolare onore quei santi che, per qualche ragione particolare, sono loro propri.

I calendari particolari, composti dall'autorità competente, devono essere confermati dalla Sede Apostolica.

50. Nella composizione dei calendari particolari si devono tener presenti i seguenti principi:

a) Il Proprio del tempo, cioè il ciclo dei tempi, delle solennità e delle feste, attraverso cui si svolge e si celebra il mistero della redenzione nell'anno liturgico, deve essere conservato integro e deve godere della dovuta preminenza sulle celebrazioni particolari.

b) Le celebrazioni proprie devono comporsi organicamente con le celebrazioni universali, tenendo presente l'ordine e la precedenza indicati per ciascuna nella tabella dei giorni liturgici.

Per non riempire eccessivamente i calendari particolari, i singoli santi avranno una sola celebrazione nell'anno liturgico.

Se particolari ragioni pastorali lo richiedessero si potrà avere una seconda celebrazione in forma di memoria ad libitum per la traslazione o il ritrovamento dei santi Patroni o Fondatori di Chiese o famiglie religiose.

c) Le celebrazioni votive non siano un duplicato di altre celebrazioni già contenute nel ciclo del mistero della salvezza, né il loro numero sia moltiplicato senza ragione.

51. Per quanto sia opportuno che ciascuna diocesi abbia il suo calendario e il suo Proprio degli Uffici e delle Messe, nulla vieta che vi siano calendari Propri comuni a un'intera provincia o regione, o anche a una nazione o a un territorio più vasto, preparati in collaborazione tra tutti coloro cui tali calendari e Propri sono destinati.

Lo stesso principio può essere applicato, per analogia, anche ai calendari religiosi, nel caso di più province esistenti in uno stesso territorio.

52. Il calendario particolare si compone inserendo nel calendario generale le solennità, le feste e le memorie proprie, cioè:

a) Nel calendario diocesano, oltre alle celebrazioni dei Patroni e della Dedicazione della chiesa cattedrale, i Santi e i Beati che hanno un particolare rapporto con la diocesi, ad esempio per esservi nati, per avervi abitato a lungo, per esservi morti.

b) Nel calendario religioso, oltre alla celebrazione del Titolo, del Fondatore, e del Patrono, i Santi e i Beati che furono membri della famiglia religiosa o ebbero particolare relazione con essa.

c) Nel calendario delle singole chiese, oltre alle celebrazioni della diocesi o della famiglia religiosa, le celebrazioni della chiesa stessa, elencale nella tabella dei giorni liturgici, e dei Santi il cui corpo si conserva nella chiesa stessa.

I membri delle famiglie religiose si uniscono alla comunità della Chiesa locale nel celebrare l'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale e del Patrono principale del luogo o del territorio in cui risiedono.

53. Quando qualche diocesi o qualche famiglia religiosa ha un numero rilevante di Santi e di Beati, bisogna evitare che il calendario della diocesi o dell'Istituto sia appesantito più del necessario.

Quindi:

a) prima di tutto si può avere una celebrazione comune di tutti i Santi e Beati della diocesi o della famiglia religiosa, o di qualche loro categoria;

b) si iscrivano nel calendario, con celebrazione singola, solo quei Santi o quei Beati che hanno una particolare importanza per tutta la diocesi o per tutta la famiglia religiosa;

c) gli altri Santi o Beati si celebrino solo in quei luoghi con i quali hanno un rapporto stretto, o dove si conserva il loro corpo.

54. Le celebrazioni proprie siano iscritte nel calendario come memorie obbligatorie o ad libitum, a meno che, per qualcuna, non sia previsto diversamente nell'elenco dei giorni liturgici, o ci siano particolari ragioni storiche o pastorali.

Tuttavia nulla impedisce che alcune celebrazioni abbiano, in alcuni luoghi, un grado superiore di quanto non lo abbiano in tutta la diocesi o nella famiglia religiosa.

55. Le celebrazioni iscritte nel calendario devono essere osservate da tutti coloro che sono tenuti a quel calendario; e non possono essere mutate di grado o cancellate senza l'approvazione della Sede Apostolica.

Titolo II. - Il giorno proprio delle celebrazioni

56. È stata costante consuetudine della Chiesa celebrare i Santi nel loro giorno natalizio: ciò si osserverà opportunamente anche per le celebrazioni da iscriversi nel calendario particolare.

Tuttavia, benché le celebrazioni proprie abbiano speciale importanza per le Chiese particolari o famiglie religiose, è molto opportuno che, nella celebrazione delle solennità, feste e memorie obbligatorie, elencate nel calendario generale, si mantenga il più possibile l'unità.

Pertanto, nel fissare il giorno delle celebrazioni proprie nel calendario particolare, si osserverà quanto segue:

a) Le celebrazioni che sono elencate anche nel calendario generale, siano iscritte nel calendario particolare allo stesso giorno, mutando, se è necessario, il grado della celebrazione.

Lo stesso si faccia nell'iscrivere le celebrazioni proprie di qualche chiesa per quel che riguarda il calendario diocesano o religioso.

b) Le celebrazioni dei Santi, che non si trovano nel calendario generale, siano fissate al loro giorno natalizio.

Qualora si ignorasse il giorno natalizio, la celebrazione sia assegnata a un giorno che abbia qualche relazione con il Santo, per esempio al giorno dell'ordinazione, del ritrovamento delle reliquie, della traslazione; altrimenti in un giorno che, nel calendario particolare, sia libero da altre celebrazioni.

c) Se il giorno natalizio o proprio è impedito da un'altra celebrazione obbligatoria, anche di grado inferiore, nel calendario generale o particolare, venga assegnata al giorno più vicino non impedito.

d) Tuttavia, se si tratta di celebrazioni che per motivi pastorali non si possono trasferire in un altro giorno, si trasferisca la celebrazione che fa impedimento.

e) Le altre celebrazioni, ossia le celebrazioni votive, siano poste nel giorno più adatto sotto l'aspetto pastorale.

f) Affinché il ciclo dell'anno liturgico risplenda nella sua piena luce e non siano impedite per sempre le celebrazioni dei Santi, i giorni in cui abitualmente cade la Quaresima e l'ottava di Pasqua, come pure i giorni dal 17 al 31 dicembre, siano lasciati liberi da celebrazioni particolari, a meno che si tratti di memorie non obbligatorie o di feste elencate nella tabella dei giorni liturgici, al n. 8 commi a) b) c) d) o di solennità che non si possono trasferire ad altro tempo.

La solennità di san Giuseppe ( 19 marzo ), dove è di precetto, se coincide con la Domenica delle Palme, si anticipa al sabato precedente, 18 marzo; dove non è di precetto, può essere trasferita ad altro giorno fuori della Quaresima con decreto della Conferenza Episcopale.

57. Se alcuni Santi o Beati sono insieme iscritti nel calendario, saranno celebrati sempre insieme, ogni volta che saranno dello stesso grado, anche se uno o alcuni di essi sono più particolarmente propri.

Ma se uno o più di questi Santi o Beati devono essere celebrati con un grado superiore si faccia l'ufficio solo di questi, tralasciando la celebrazione degli altri, a meno che convenga assegnarli ad altri giorni, come memorie obbligatorie.

58. Allo scopo di curare il bene pastorale dei fedeli, è lecito riprendere nelle domeniche per annum quelle celebrazioni che capitano nella settimana e che sono particolarmente care alla pietà dei fedeli, purché queste, nella tabella delle precedenze, siano preposte alla domenica stessa.

Di queste celebrazioni si possono dire tutte le messe a cui partecipa il popolo.

59. La precedenza tra i giorni liturgici, in quanto alla loro celebrazione, è regolata unicamente dalla seguente tabella.

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