Concilio di Calcedonia

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Canone XVIII

I membri dell'ordine sacerdotale non possono congiurare o cospirare

Il delitto di congiura e di cospirazione è proibito anche dalle leggi civili, tanto più dev'essere proibito nella chiesa di Dio.

Se, quindi, alcuno, chierico o monaco, prenderà parte a congiure, entrerà in società cospirativi oppure ordirà insidie contro i vescovi o contro i colleghi chierici, sia senz'altro dichiarato decaduto dal suo grado.

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