Concilio di Calcedonia

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Canone XX

Un chierico non deve trasferirsi da una città all'altra

I chierici addetti al servizio di una chiesa, come già abbiamo stabilito, non possono essere addetti alla chiesa di un'altra città; amino piuttosto quella, nella quale furono stimati degni di prestare il loro servizio fin dall'inizio, eccetto quelli che, perduta la loro patria, per necessità hanno dovuto trasmigrare altrove.

Se avvenisse che un vescovo, dopo questa disposizione, accolga un chierico appartenente ad un altro vescovo, sia scomunicato tanto chi ha ricevuto, quanto chi è stato ricevuto, finché il chierico che ha emigrato non abbia fatto ritorno alla propria chiesa.

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