Concilio di Nicea II

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Canone XI

Negli episcopi e nei monasteri debbono esservi degli amministratori

Obbligati ad osservare tutti i sacri canoni, dobbiamo conservare immutato anche quello per cui vi deve essere in ogni chiesa un amministratore.

Se, quindi, ogni metropolita costituisce questo economo nella sua chiesa, bene, altrimenti il vescovo di Costantinopoli ha il potere di imporre d'autorità a tale chiesa l'economo.

Lo stesso possono fare i metropoliti nei riguardi dei vescovi loro sottoposti.

La stessa norma deve essere osservata anche nei monasteri.

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