Concilio Laterano IV

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XIV - Punizioni per i chierici incontinenti

Perché i costumi e il comportamento del clero siano riformati in meglio, tutti cerchino di vivere una vita pura e casta, specialmente quelli che hanno ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da ogni vizio di impurità, specie da quello per cui l'ira di Dio scese dal cielo sui figli dalla ribellione, ( Ef 5,6 ) affinché possano servire Dio onnipotente con cuore puro e corpo casto.

E perché un facile perdono non sia incentivo alla trasgressione, stabiliamo che chi sia preso in flagrante delitto di incontinenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione del suo peccato: e vogliamo che queste norme canoniche vengano più efficacemente e più strettamente osservate, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano almeno frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato.

Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse di celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche deposto per questa duplice colpa, e per sempre.

I prelati che sostenessero tali peccatori nella loro iniquità, specialmente se per denaro o per qualche altro utile temporale, siano soggetti alla stessa pena.

Quelli che, secondo l'uso della loro regione, non hanno rinunziato all'unione coniugale, se cadessero in peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità di godere del legittimo matrimonio.

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