Concilio Laterano IV

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XXXVI - Il giudice può revocare una sentenza interlocutoria e comminatoria

Poiché col cessare della causa cessa anche l'effetto, stabiliamo che qualora un giudice, sia ordinario che delegato, avesse emesso una sentenza comminatoria o interlocutoria, la cui esecuzione pregiudicherebbe uno dei contendenti, e con saggia decisione avesse rinunziato ad eseguirla, proceda pure liberamente all'istruttoria della causa, nonostante ogni appello interposto contro tale sentenza comminatoria o interlocutoria - purché non sorga qualche motivo di legittima suspicione - perché il procedimento della causa non venga ritardato con frivoli pretesti.

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