Concilio Laterano IV

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XLVII - La forma della scomunica

Con l'approvazione del santo concilio, proibiamo che uno possa promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno, senza aver fatto precedere la dovuta ammonizione alla presenza di persone qualificate, le quali, se necessario, possano provare che l'ammonizione è stata fatta.

Se invece egli intendesse agire diversamente, sappia che, se anche la sentenza di scomunica fosse giusta, gli sarà proibito l'ingresso nella chiesa per un mese, senza pregiudizio di un'altra pena, eventualmente giudicata opportuna.

Si guardi bene anche, con molta diligenza, dall'infliggere a chiunque la scomunica senza un motivo chiaro e plausibile.

Se per caso ciò fosse avvenuto, e, richiesto umilmente, non si curasse di revocare la sentenza senza imporre pene, quegli che ne è stato colpito sporga querela per l'ingiusta scomunica presso il superiore.

E se questi può farlo senza che il ritardo porti alcun pericolo, lo rimandi da chi l'ha scomunicato con un suo mandato perché venga assolto entro un tempo conveniente; se no, egli, o direttamente, o per mezzo di altri, come meglio gli sarà sembrato, l'assolva, naturalmente con la debita garanzia.

Quando poi risultasse chiaramente a carico dello scomunicante che la scomunica è stata ingiusta, egli venga condannato a pagar i danni a chi è stato scomunicato; e anzi potrà esser punito anche diversamente ad arbitrio del superiore, se la qualità della colpa lo richiedesse: non è, infatti, lieve colpa infliggere una pena così grave ad un innocente ( a meno che l'errore non dipenda da un ragionevole motivo ) specie se persona di buon nome.

Se, però, chi ha presentato ricorso non porta alcun argomento degno di considerazione, anche lui per questa ingiusta noia che ha causato col suo ricorso sia condannato a rifondere i danni e ad altre pene ad arbitrio del giudice d'appello, a meno che anch'egli non sia scusato da un comprensibile errore.

Quanto all'errore oggetto della giusta scomunica egli sarà tenuto a soddisfare con la cauzione ricevuta, oppure sia riportato alla prima sentenza fino alla dovuta soddisfazione: cosa da osservarsi assolutamente.

Se poi il giudice, riconoscendo il proprio errore, è pronto a revocare tale sentenza, e quegli, per cui è stata emanata, si appelli nel timore che essa venga revocata senza soddisfazione, non si tenga conto dell'appello, a meno che l'errore sia di tale natura, per cui giustamente si debba dubitare.

In questo caso, avuta sufficiente garanzia dì presentarsi all'istanza d'appello o ad un suo delegato, il giudice si conformerà alle norme del diritto, assolverà chi è stato scomunicato, evitando cosi la pena, guardandosi bene dall'addurre, con perversa intenzione, un errore fittizio a danno dell'altro, se vuole sfuggire la pena delle norme canoniche.

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