Concilio Laterano IV

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LII - La testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause matrimoniali

Anche se altre volte, per necessità, fu stabilito, al di fuori della forma consueta, che nel computare i gradi di consanguineità e di affinità potesse valere la testimonianza per sentito dire, tuttavia per la brevità della vita umana è impossibile che testimoni de visu possano testimoniare per il computo fino al settimo grado.

Molti esempi e l'esperienza hanno insegnato che da ciò sono derivati molti pericoli per i matrimoni legittimi, pertanto stabiliamo che, su questo argomento, non siano più ammesse testimonianze per sentito dire, dal momento che ormai la proibizione non supera il quarto grado, a meno che si tratti di persone serie, alle quali giustamente si debba prestar fede, e che abbiano appreso quanto testificano prima che iniziasse la lite, dai loro ascendenti; non da uno, si badi bene, poiché uno non sarebbe sufficiente neppure se vivesse, ma almeno da due; e non da persone sospette, ma da gente degna di fede e superiore ad ogni sospetto: sarebbe, infatti, assurdo ammettere persone di cui sarebbero riprovate le azioni.

Anche se uno avesse appreso da molti quello che attesta, o quelli di reputazione incerta l'avessero sentito dire da persone di buona fama, non per questo devono esser considerati come più testi, e idonei, poiché anche secondo il consueto modo di procedere dei giudizi, non è sufficiente l'attestazione di un teste solo, anche se rivestito di una funzione di responsabilità e gli atti legittimi sono interdetti agli infami.

Questi testimoni, dopo aver confermato con giuramento che essi non sono stati spinti a deporre da motivi di odio, di timore, di amore, o di utilità, indichino espressamente le persone col loro proprio nome, o in modo da lasciarlo capire, cioè con una circonlocuzione sufficientemente chiara; distinguano con chiaro computo i singoli gradi dell'una e dell'altra linea di parentela; e concludano, nel loro giuramento, che essi hanno appreso ciò che depongono dai loro antenati, e che credono che in realtà le cose stiano così.

Ma neppure testimoni così sono sufficienti se non giurano di aver conosciuto persone appartenenti almeno ad uno dei gradi predetti, le quali si ritenevano consanguinei.

È preferibile, infatti, lasciar qualcuno unito in matrimonio contro le prescrizioni degli uomini, che separare chi è legittimamente unito, contro le prescrizioni del Signore.

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