Concilio di Costanza

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Sessione XL ( 30 ottobre 1417 )

Riforme da attuarsi dal papa insieme col concilio, prima che questo si sciolga

Il sacrosanto sinodo di Costanza stabilisce e comanda che il futuro sommo pontefice romano, che con la grazia di Dio sarà eletto fra breve, con questo sacro concilio o con delegati di ogni singola nazione, debba riformare la chiesa nel capo e nella curia romana, secondo equità e per il buon governo della chiesa, prima che questo concilio si sciolga, nelle materie già altre volte presentate dalle nazioni a proposito della riforma, cioè le seguenti:

I. Numero, qualità, e nazione dei signori cardinali.

II. Riserve della sede apostolica.

III. Annate, servizi comuni e minuti.

IV. Conferimento dei benefici e delle grazie aspettative.

V. Cause da trattare o meno nella curia romana.

VI. Appelli alla curia romana.

VII. Competenze della Cancelleria e della Penitenzieria.

VIII. Esenzioni e incorporazioni fatte durante lo scisma.

IX. Commende.

X. Conferme delle elezioni.

XI. Frutti del tempo intermedio.

XII. Divieto di alienare i beni della chiesa romana e delle altre chiese.

XIII. Per quali motivi e in qual modo il papa possa essere corretto o deposto.

XIV. Estirpazione della simonia.

XV. Dispense.

XVI. Entrate del papa e dei cardinali.

XVII. Indulgenze.

XVIII. Decime.

Con l'aggiunta che, una volta fatta dalle nazioni la designazione predetta, gli altri possano liberamente, con licenza del papa, tornare alle proprie case.

Modo e forma dell'elezione del papa

A lode, gloria e onore di Dio onnipotente, per la pace e l'unità della chiesa universale e di tutto il popolo cristiano.

Perché l'elezione del futuro romano pontefice, che sarà fatta tra breve, sia rafforzata da una maggiore autorità e dal consenso di un maggior numero di persone, e perché d'altra parte, considerato lo stato della chiesa, in seguito non vi siano incertezze né scrupoli nelle menti degli uomini su questa elezione, ma ne segna, invece, un'unione certa, vera, piena e perfetta dei fedeli, il sacrosanto concilio generale di Costanza, in vista della comune utilità, per speciale ed espresso consenso e concorde volontà dei cardinali della santa romana chiesa presenti allo stesso sinodo, e del collegio di essi e di tutte le nazioni del presente concilio, stabilisce, ordina e decreta che, solo per questa volta, per eleggere il romano e sommo pontefice, ai cardinali siano aggiunti dei prelati, o altre onorate persone ecclesiastiche costituite nei sacri ordini, di ogni nazione presente al sinodo che ciascuna di queste nazioni avrà creduto di eleggere per sé a questo scopo entro dieci giorni.

A tutti questi lo stesso santo sinodo dà il potere, per quanto è necessario, di eleggere il romano pontefice secondo la forma che segue: che venga riconosciuto cioè, come romano pontefice dalla chiesa universale, senza eccezione, colui che sia stato eletto e accettato dai due terzi dei cardinali presenti al conclave, e dai due terzi di quelli che dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali da ciascuna nazione; e che l'elezione non valga e l'eletto non si debba considerare come sommo pontefice se due terzi dei cardinali presenti al conclave e due terzi dei rappresentanti di ciascuno nazione da aggiungersi ai cardinali per l'elezione non siano d'accordo nell'eleggere il romano pontefice.

Questo santo concilio stabilisce, inoltre, comanda e ordina, che i voti che verranno dati da chiunque in questa elezione siano nulli se, come premesso, due terzi dei cardinali e due terzi delle persone da aggiungersi da ciascuna nazione, direttamente o per accessione non confluiscano sullo stesso soggetto.

Aggiungiamo anche che i prelati e gli altri che per questa elezione dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali siano tenuti ad osservare effettivamente tutte e singole le costituzioni apostoliche, anche penali, emanate circa l'elezione del romano pontefice e le consuetudini solite ad osservarsi, come gli stessi cardinali.

I predetti elettori, i cardinali e gli altri, prima di procedere all'elezione siano tenuti, inoltre, a giurare che, considerando cosa li attende in questa importante elezione, trattandosi della creazione del vicario di Gesù Cristo, del successore del beato Pietro, del rettore della chiesa universale, di colui che deve dirigere il gregge del Signore, essi procederanno con intenzione pura e sincera, che favoriranno quanto giova alla comune utilità della chiesa universale, prescindendo da qualsiasi accezione di persona di qualsiasi nazione, e da ogni altra considerazione non retta, odio, grazia, favore; cosicché attraverso il loro ministero si provveda ad eleggere un pastore della chiesa universale utile e adatto.

Ordina ancora, stabilisce e decreta lo stesso santo sinodo, che entro dieci giorni, da computarsi senza interruzione, tutti e singoli i cardinali della santa chiesa romana, presenti al concilio o assenti, e gli altri elettori suddetti, data la nota vacanza della chiesa romana, entrino in conclave in questa città di Costanza, nella maggiore casa del comune di questa città, già predisposta a questo scopo, per fare e condurre a termine tutto il resto, come il diritto stabilisce e prescrive in tutto quello che riguarda l'elezione del romano pontefice, oltre quanto abbiamo detto dei cardinali e degli altri elettori.

Cose tutte che, oltre l'osservanza delle precedenti disposizioni, il santo sinodo vuole che rimangano in vigore.

Questa forma, tuttavia, e questo modo di elezione è approvato, comandato, stabilito e decretato per questa volta.

Per togliere, inoltre, ogni scrupolo, lo stesso sinodo abilita - e dichiara abilitati - in quanto necessario, tutti quelli che sono presenti e che verranno in futuro, e aderiranno ad esso, ad ogni atto legittimo da compiere nello stesso sinodo attivamente e passivamente, sempre salvi, naturalmente, gli altri decreti dello stesso concilio - di cui supplisce tutti i difetti, che possano intervenire in ciò che abbiamo premesso - non ostante le costituzioni apostoliche, e quelle emanate in concili generali e le altre che prescrivessero qualche cosa in contrario.

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