Regola di s. Chiara

XI. Della custodia della clausura

[2812] La portinaia sia matura come condotta e prudente, e sia di età conveniente.

Di giorno rimanga ivi in una cella aperta, senza uscio.

Le si assegni anche una compagna idonea, la quale quando ci sarà bisogno, faccia in tutto le sue veci.

[2813] La porta sia ben difesa da due differenti serrature in ferro, da imposte e chiavistelli, affinché, specialmente di notte, sia chiusa con due chiavi, una delle quali la tenga la portinaia, l'altra l'abbadessa.

E di giorno non si lasci mai senza custodia e sia stabilmente chiusa a chiave.

Badino poi, con ogni diligenza e procurino che la porta non rimanga mai aperta, se non il minimo possibile secondo la convenienza.

E non si apra affatto a chiunque voglia entrare, ma solo a coloro cui sia stato concesso dal sommo pontefice o dal nostro signor cardinale.

[2814] E non permettano che alcuno entri in monastero prima della levata del sole, né vi rimanga dopo il tramonto, se non l'esiga una causa manifesta, ragionevole e inevitabile.

Qualora per la benedizione dell'abbadessa, o per la consacrazione a monaca di qualche sorella, o per qualche altro motivo, venga concesso a qualche vescovo di celebrare la Messa nell'interno del monastero, si accontenti del minor numero possibile di compagni e ministri che siano di buona fama.

[2815] Quando poi fosse necessario introdurre nel monastero qualcuno per compiervi dei lavori, l'abbadessa con sollecitudine ponga alla porta una persona adatta, che apra solo agli addetti ai lavori e non ad altri.

Tutte le sorelle si guardino, allora, con somma diligenza, che non siano vedute da coloro che entrano.

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