La « Santa regola »

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Capitolo XXIII - La punizione dei colpevoli

1 Se un fratello è recidivo, disobbediente, superbo, mormoratore, dispregiatore della santa Regola e dei comandi degli anziani,

2 lo si ammonisca in privato una prima e una seconda volta, come vuole il Signore.

3 Se non si corregge, lo si rimproveri davanti a tutti.

4 Se nemmeno così si corregge, lo si scomunichi, purché comprenda il significato di questa punizione.

5 Ma se non lo comprende, gli si infligga un castigo corporale.

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