La « Santa regola »

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Capitolo LXX - Nessuno può punire arbitrariamente un altro

1 Per evitare in monastero ogni occasione di arbitrarietà,

2 stabiliamo che nessuno osi scomunicare o percuotere un fratello,senza averne ricevuto l'ordine dall'abate.

3 « I trasgressori siano ripresi davanti a tutti, affinché gli altri ne abbiano timore » ( 1 Tm 5,20 ).

4 Per quanto riguarda i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, siano soggetti a disciplina con premurosa cura da parte di tutti.

5 Anche verso di loro si usi grande equilibrio e moderazione.

6 Chi si permette di correggere un fratello senza l'autorizzazione dell'abate o chi si adira fuori misura contro i ragazzi, sia sottoposto alla punizione stabilita dalla Regola,

7 poiché leggiamo nella Scrittura: « Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te » ( Mt 7,12 ).

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