Summa Teologica - I-II

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Articolo 1 - Se sia stata opportuna l'istituzione di leggi umane

Supra, q. 91, a. 3; In 10 Ethic., lect. 14

Pare che non sia stata opportuna l'istituzione di leggi umane.

Infatti:

1. L'intenzione di qualsiasi legge è di rendere buoni gli uomini, come si è notato sopra [ q. 92, a. 1 ].

Ma gli uomini sono indotti più facilmente al bene con i consigli che non con la costrizione delle leggi.

Perciò non era necessario istituire delle leggi.

2. Come nota Aristotele [ Ethic. 5,4 ], « gli uomini ricorrono al giudice come al diritto vivente ».

Ma il diritto vivente è preferibile al diritto senza vita racchiuso nella legge.

Sarebbe quindi stato meglio affidare l'esecuzione della giustizia all'arbitrio dei giudici, piuttosto che ricorrere anche all'istituzione di leggi.

3. La legge è una direttiva delle azioni umane, come sopra [ q. 90, a. 1,2 ] si è spiegato.

Ora, siccome gli atti riguardano i singolari, che sono infiniti, solo un sapiente che li consideri uno per uno può stabilire quanto è richiesto per la direzione efficace di tali atti.

Perciò sarebbe stato meglio che gli atti umani fossero guidati dall'arbitrio di un sapiente, piuttosto che da una legge fissa.

Quindi non era necessario istituire delle leggi umane.

In contrario:

S. Isidoro [ Etym. 5,20 ] ha scritto: « Furono istituite le leggi per reprimere col loro timore l'umana audacia, per assicurare l'innocenza in mezzo all'iniquità e per ridurre nei malvagi stessi, con la paura del supplizio, la possibilità di nuocere ».

Ora, queste cose sono quanto mai necessarie al genere umano.

Quindi era necessaria l'istituzione di leggi umane.

Dimostrazione:

Per natura l'uomo ha una certa attitudine alla virtù, come si è già visto [ q. 63, a. 1; q. 94, a. 3 ]; ma la perfezione di questa virtù viene da lui raggiunta mediante una disciplina.

Come anche vediamo che l'uomo fa fronte alle sue necessità di cibi e di vesti mediante l'industria personale, di cui la natura offre i primi elementi, cioè la ragione e le mani, non però il completo sviluppo, come negli altri animali, ai quali la natura offre già completo il rivestimento e il cibo.

Ora, l'uomo non risulta facilmente preparato in se stesso a tale disciplina, poiché la perfezione della virtù consiste principalmente nel ritrarre l'uomo dai piaceri illeciti, che attirano di più, specialmente i giovani, riguardo ai quali la disciplina è più efficace.

Perciò è necessario che gli uomini siano applicati da altri a quella disciplina che fa raggiungere la virtù.

Ora, per quei giovani che sono portati ad atti virtuosi dalla buona disposizione naturale, o dalla consuetudine, o più ancora da un dono di Dio, basta la disciplina paterna, che si limita ai consigli.

Siccome però non mancano i ribelli e i soggetti inclinati al vizio, che non si lasciano muovere facilmente dalle parole, era necessario ritrarli dal male con la forza e col timore: affinché, desistendo dal fare il male, rendessero quieta agli altri la vita, ed essi stessi, abituandosi a ciò, arrivassero a compiere volontariamente quello che prima eseguivano per paura, divenendo in tal modo virtuosi.

Ora, questa disciplina, che costringe con la paura della punizione, è la disciplina della legge.

Perciò era necessario stabilire delle leggi per la pace e per la virtù degli uomini: poiché, come dice il Filosofo [ Polit. 1,1 ], « come l'uomo, se è perfetto nella virtù, è il migliore degli animali, così, se è alieno dalla legge e dalla giustizia, è il peggiore di tutti »: poiché l'uomo, a differenza degli animali, ha le armi della ragione per soddisfare la sua concupiscenza e la sua crudeltà.

Analisi delle obiezioni:

1. Gli uomini ben disposti sono indotti alla virtù più efficacemente dai consigli che dalla costrizione, ma alcuni male disposti non sono condotti alla virtù se non vengono costretti.

2. Come nota il Filosofo [ Reth. 1,1 ], « è meglio ordinare tutto con le leggi piuttosto che lasciare tutto all'arbitrio dei giudici ».

E ciò per tre motivi.

Primo, poiché è più facile trovare le poche persone sagge capaci di dettare delle buone leggi che non le molte necessarie per giudicare dei singoli casi.

- Secondo, poiché coloro che stabiliscono le leggi considerano a lungo le cose da determinare, mentre il giudizio sui fatti particolari è dettato dai casi che capitano all'improvviso.

Ora, è più facile che un uomo veda giusto dopo aver considerato molti fatti che non esaminando un fatto unico.

- Terzo, poiché i legislatori giudicano in astratto, e di cose future, mentre chi presiede un tribunale giudica di cose presenti, verso le quali uno sente facilmente amore, o odio, o qualche altra passione: per cui il suo giudizio può depravarsi.

Siccome dunque la giustizia vivente del giudice non si trova in molti, ed è mutevole, era necessario, ovunque possibile, determinare per legge il da farsi, lasciando pochissime cose all'arbitrio degli uomini.

3. Certi casi particolari che non possono essere contemplati dalla legge « vanno rimessi ai giudici », come dice il Filosofo [ ib. ]: p. es. quando si tratta di sapere « se un fatto è accaduto o non è accaduto », e così via.

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