Summa Teologica - I-II

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Articolo 6 - Se sia lecito ai sudditi agire senza conformarsi alle parole della legge

II-II, q. 60, a. 5, ad 2, 3; q. 120, a. 1; q. 147, a. 4; In 3 Sent., d. 37, q. 1, a. 4; In 4 Sent., d. 15, q. 3, a. 2, sol. 1, 2; In 5 Ethic., lect. 16

Pare che non sia lecito ai sudditi agire senza conformarsi alle parole della legge.

Infatti:

1. Scrive S. Agostino [ De vera relig. 31 ]: « Sebbene gli uomini possano giudicare delle leggi temporali mentre le istituiscono, tuttavia non hanno la facoltà di criticarle quando sono istituite e confermate, ma solo di assecondarle ».

Ora, se uno trascura il testo della legge, dicendo di voler salvare l'intenzione del legislatore, giudica della legge.

Quindi non è lecito a un suddito trasgredire le parole della legge per restare fedele all'intenzione del legislatore.

2. Interpretare le leggi è compito esclusivo di colui che ha il potere di farle.

Ma i sudditi non hanno la facoltà di fare le leggi.

Quindi essi non possono interpretare l'intenzione del legislatore, ma devono agire sempre secondo le parole della legge.

3. Tutti i sapienti sono capaci di spiegare con la parola le loro intenzioni.

Ma i legislatori devono essere considerati sapienti, poiché la Sapienza afferma [ Pr 8,15 ]: « Per mezzo mio regnano i re, e i magistrati emettono giusti decreti ».

Quindi non si deve giudicare l'intenzione del legislatore se non in base ai termini della legge.

In contrario:

S. Ilario [ De Trin. 4 ] afferma: « Il senso delle parole va desunto dalle cause che le hanno ispirate: poiché non è la realtà che deve essere subordinata alla parola, ma la parola alla realtà ».

Perciò si deve guardare più al motivo che ispira il legislatore che alle parole della legge.

Dimostrazione:

Come si è già spiegato [ a. 4 ], tutte le leggi sono ordinate alla comune salvezza degli uomini, e in vista di essa ottengono vigore e natura di legge; in quanto invece se ne allontanano non hanno più la forza di obbligare.

Per cui nel Digesto [ 1,3,25 ] si legge che « nessuna norma del diritto e nessun senso di equità sopporta che si spinga alla severità, con una interpretazione rigorosa che ottiene un effetto negativo, quanto fu introdotto salutarmente per l'utilità degli uomini ».

Ora, spesso capita che quanto ordinariamente è utile osservare per la salute pubblica, in certi casi risulta sommamente nocivo.

Dal momento quindi che il legislatore non può contemplare i singoli casi, propone una legge in base a quanto avviene ordinariamente, badando alla comune utilità.

Per cui se nasce un caso in cui l'osservanza di tale legge è dannosa al bene comune, allora essa non va osservata.

Se p. es. in un assedio viene sancita una legge che ordina la chiusura delle porte della città, si ha una disposizione utile alla comune salvezza nella maggioranza dei casi; se però capita che i nemici stiano inseguendo dei cittadini capaci di salvare la città, sarebbe sommamente dannoso non aprire [ loro ] le porte: perciò in questo caso esse andrebbero aperte contro le parole della legge, per salvaguardare l'interesse comune che il legislatore ha di mira.

Si deve tuttavia notare che se l'osservanza letterale della legge non presenta un pericolo immediato, da fronteggiare subito, non spetta a chiunque precisare ciò che è utile o dannoso alla città, ma spetta solo a coloro che comandano, i quali hanno in questi casi l'autorità di dispensare.

Se però si tratta di un pericolo immediato che non dà il tempo di ricorrere al superiore, allora la necessità stessa comporta la dispensa: poiché la necessità non ha legge.

Analisi delle obiezioni:

1. Chi in caso di necessità agisce senza conformarsi alle parole della legge non giudica la legge, ma giudica il caso particolare in cui vede che le parole della legge non vanno osservate.

2. Chi sta all'intenzione del legislatore non si arroga l'interpretazione della legge in ogni caso, ma solo in quelli in cui è chiaro, per l'evidenza del danno, che il legislatore aveva un'intenzione diversa.

Se infatti sussiste un dubbio uno ha il dovere o di agire secondo la lettera della legge, o di ricorrere ai superiori.

3. Nessun uomo ha tanta sapienza da poter prevedere tutti i singoli casi: quindi nessuno può esprimere efficacemente con le sue parole quanto è richiesto per il fine proposto.

E anche se il legislatore potesse considerare tutti i casi, non sarebbe opportuno che li esprimesse tutti, per evitare la confusione, ma dovrebbe emanare la legge in base a ciò che capita ordinariamente.

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