Supplemento alla III parte

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Articolo 3 - Se ci si possa confessare attraverso un intermediario o per iscritto

Pare che ci si possa confessare attraverso un intermediario, o per iscritto.

Infatti:

1. La confessione è necessaria per aprire la coscienza al sacerdote.

Ora, un uomo può manifestare la propria coscienza al sacerdote sia mediante un intermediario che per iscritto.

Quindi basta che uno lo faccia in questo modo.

2. Alcuni non sono compresi dal proprio sacerdote poiché parlano una lingua diversa, e questi tali non possono confessarsi se non ricorrendo a un interprete.

Perciò il sacramento non richiede necessariamente che uno si confessi di persona.

Quindi pare che comunque uno si confessi, anche servendosi di un intermediario, ciò basti per la salvezza.

3. Come si è visto sopra [ q. 8, a. 4 ], per il sacramento è indispensabile che uno si confessi dal proprio sacerdote.

Ma capita talvolta che questi sia assente, e quindi non ci si possa confessare da lui a viva voce, mentre uno potrebbe aprirgli la propria coscienza per iscritto.

Pare quindi che allora si debba trasmettere a lui la propria confessione per iscritto.

In contrario:

1. Si è tenuti alla confessione dei peccati come alla confessione della fede.

Ora la confessione della fede, come dice S. Paolo [ Rm 10,10 ], va fatta « con la bocca ».

Quindi anche la confessione dei peccati.

2. Chi ha peccato personalmente deve fare penitenza personalmente.

Ma la confessione fa parte della penitenza.

Quindi il penitente deve confessarsi di persona.

Dimostrazione:

La confessione non è soltanto un atto di virtù, ma anche una parte del sacramento [ della penitenza ].

Ora, sebbene in quanto è un atto di virtù basti farla in qualsiasi maniera, anche se un modo presenta meno obiezioni di un altro, tuttavia in quanto è una parte del sacramento essa ha un atto ben determinato, come anche gli altri sacramenti hanno una determinata materia.

E come nel battesimo per indicare il lavacro interiore si ricorre all'elemento che è più in uso per lavare, così nell'atto sacramentale ordinato alla manifestazione si ricorre a quell'atto col quale maggiormente ci manifestiamo, cioè alla parola personale.

Gli altri modi infatti sono introdotti per supplire quest'ultima.

Analisi delle obiezioni:

1. Come nel battesimo non basta lavare in qualsiasi maniera, ma bisogna farlo con quel determinato elemento, così anche nella penitenza non basta manifestare i peccati in qualsiasi modo, ma è necessario manifestarli con un atto determinato.

2. In colui che non ha l'uso della lingua, come nel caso di un muto o di uno straniero, basta la confessione per iscritto, per cenni, oppure mediante l'interprete, poiché da un uomo non si esige più di quanto rientra nelle sue possibilità: sebbene un uomo non possa ricevere il battesimo se non con l'acqua.

Poiché l'acqua è del tutto esterna a noi, e ci viene applicata da altri, mentre l'atto della confessione è personalmente nostro: perciò quando non possiamo confessarci in un dato modo dobbiamo farlo in un altro, secondo le nostre possibilità.

3. In assenza del proprio sacerdote la confessione può essere fatta anche a un laico.

Quindi non è necessario farla per corrispondenza: poiché per la confessione è più necessario l'atto personale che non colui a cui viene fatta la confessione.

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