Supplemento alla III parte

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Articolo 2 - Se la confessione liberi in qualche modo dalla pena

Pare che la confessione non liberi in nessun modo dalla pena.

Infatti:

1. Al peccato non si deve altra pena che quella eterna o quella temporale.

Ora, la pena eterna viene rimessa con la contrizione e quella temporale con la soddisfazione.

Quindi la pena non viene in alcun modo rimessa con la confessione.

2. Stando al testo delle Sentenze [ 4,17,1 ], « il proposito conta come l'atto ».

Ora, chi è contrito aveva il proposito di confessarsi.

Perciò è come se si fosse confessato.

Quindi con la confessione che poi segue non ottiene alcuna remissione di pena.

In contrario:

La confessione è per se stessa una penitenza.

Ma la pena dovuta al peccato viene espiata con qualsiasi opera penitenziale.

Quindi anche con la confessione.

Dimostrazione:

La confessione unita all'assoluzione esercita in due modi il potere di assolvere dalla pena.

Primo, in forza della stessa assoluzione.

E in questo modo essa, già dal momento in cui è nel desiderio, come libera dalla colpa, così libera anche dalla pena eterna, che è una pena di condanna e di totale sterminio.

Liberato da questa pena, l'uomo resta obbligato a una pena temporale, in quanto la pena ha la funzione di purificare e di far progredire.

E questa pena va espiata in purgatorio anche da parte di coloro che sono stati liberati dalla pena dell'inferno.

Ma tale pena è sproporzionata rispetto alle forze del penitente che vive in questo mondo: perciò essa dal potere delle chiavi viene ridotta in modo da essere proporzionata alle capacità del penitente, in modo che questi possa purificarsi con la soddisfazione in questa vita.

Secondo, l'atto della confessione diminuisce la pena in forza della sua stessa natura, implicando la pena della vergogna.

E così tanto più diminuisce la pena quanto più spesso si ripete la confessione dei medesimi peccati.

Analisi delle obiezioni:

1. È così risolta la prima obiezioni.

2. Il proposito non vale come l'esecuzione in quelle cose che vengono compiute da altri, come accade nel battesimo: infatti il proposito di ricevere il battesimo non vale quanto il riceverlo di fatto.

Invece il proposito conta come l'esecuzione stessa in quelle cose che dipendono dal soggetto.

- Inoltre tale principio vale per il premio essenziale, e non per l'espiazione della pena e altre cose del genere, che sono l'oggetto accidentale e secondario del merito.

Per questo chi ha fatto la confessione e ricevuto l'assoluzione, in purgatorio sarà punito meno di chi ebbe solo la contrizione.

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