Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se l'adozione sia ben definita

Pare che l'adozione non sia ben definita come l'« assunzione legale di una persona estranea in qualità di figlio, di nipote o di bisnipote » [ Raimondo, Summa 4,8,1 ].

Infatti:

1. Il figlio deve essere sempre suddito di suo padre.

Ma talora l'adottato non passa sotto l'autorità del padre adottivo.

Quindi non sempre con l'adozione uno viene assunto « in qualità di figlio ».

2. Secondo S. Paolo [ 2 Cor 12,14 ], « i genitori devono mettere da parte per i figli ».

Il padre adottivo invece non sempre deve mettere da parte per l'adottato: poiché talora costui non ha diritto ai beni dell'adottante.

Quindi l'adozione non è l'assunzione di una persona « in qualità di figlio ».

3. L'adozione, con la quale si assume una persona come figlio, assomiglia alla generazione naturale.

Essa quindi compete a coloro che sono in grado di generare dei figli.

Ma ciò è falso: poiché non sono in grado di adottare né gli schiavi, né i minori di venticinque anni, né le donne, che pure sono in grado di generare naturalmente.

Perciò l'adozione non può dirsi propriamente « assunzione di una persona in qualità di figlio ».

4. Prendere per figlio un estraneo sembra essere necessario per supplire alla mancanza di figli naturali.

Ma chi più soffre di tale mancanza sono l'impotente e l'evirato.

Perciò a questi specialmente compete di assumere in questo modo dei figli.

Invece ad essi non è concesso di adottare.

Quindi l'adozione non è « l'assunzione di una persona in qualità di figlio ».

5. Nella parentela spirituale, in cui si ha una figliolanza senza generazione carnale, uno può essere indifferentemente maggiore o minore del proprio figlioccio: poiché un giovane può battezzare un anziano e viceversa.

Se quindi con l'adozione una persona viene assunta in qualità di figlio senza generazione carnale, uno più anziano potrebbe adottare uno più giovane e viceversa.

Il che non è vero.

Si ha dunque la medesima conclusione.

6. Non esistono gradi tra l'adottante e l'adottato.

Perciò qualsiasi adottato viene adottato in qualità di figlio.

Quindi non è esatto affermare che può essere adottato « in qualità di nipote ».

7. L'adozione deriva dall'amore: si dice infatti che Dio ci ha adottati per amore [ Rm 8,15; Gal 4,5; Ef 1,5 ].

Ora, la carità deve essere maggiore verso i parenti che verso gli estranei.

Quindi l'adozione non deve essere « di una persona estranea », ma piuttosto di un parente.

Dimostrazione:

« L'arte imita la natura » [ Arist., Phys. 2,2 ], e supplisce ai suoi difetti [ ib., c. 8 ].

Come quindi uno può avere dei figli per generazione naturale, così può averne secondo il diritto positivo, che è « l'arte del buono e del giusto » [ Dig. 1,1 ], a somiglianza dei figli naturali e per supplire alla loro perdita, essendo questo lo scopo principale per cui è entrata in uso l'adozione.

E poiché l'assumere implica un termine a quo, o punto di partenza, cosicché l'assumente non è assunto, è necessario che chi viene assunto come figlio sia una persona estranea.

Come quindi la generazione naturale ha un termine ad quem, o punto di arrivo, cioè la forma che è « il fine della generazione » [ Phys. 2,7 ], e un termine a quo, che è la forma contraria, così la generazione legale ha come termine ad quem il figlio o nipote di adozione, e come termine a quo una persona estranea.

Quindi è evidente che la definizione suddetta esprime il genere dell'adozione, con le parole: « assunzione legale »; il termine a quo, dicendo: « di una persona estranea »; il termine ad quem, con l'espressione: « in qualità di figlio o di nipote ».

Analisi delle obiezioni:

1. La filiazione adottiva è a imitazione di quella naturale.

Ci sono perciò due specie di adozione.

La prima che imita perfettamente la filiazione naturale: essa è chiamata arrogazione, e mette l'adottato sotto l'autorità dell'adottante.

E allora costui succede al padre adottivo « ab intestato »: né può essere privato della quarta parte dell'eredità senza una colpa.

Ma può essere adottato in questo modo solo chi è autonomo, cioè chi non ha padre; oppure, se lo ha, è da lui emancipato.

E tale adozione viene compiuta solo dall'autorità suprema dello stato.

L'altro tipo di adozione imita invece la filiazione naturale imperfettamente: essa, che è chiamata semplice adozione, non sottopone l'adottato all'autorità dell'adottante.

Perciò costituisce piuttosto una predisposizione all'adozione perfetta.

E così può essere adottato anche chi non è autonomo; e tale adozione può essere autorizzata anche dal solo magistrato.

Con essa l'adottato non ha diritto sui beni dell'adottante; e quest'ultimo non è tenuto, se non vuole, a lasciargli qualcosa.

2. E così risolta anche la seconda obiezione.

3. La generazione naturale è ordinata alla riproduzione della specie: perciò essa spetta a tutti coloro che hanno senza impedimenti la facoltà naturale di generare.

L'adozione invece è ordinata alla successione ereditaria: quindi spetta soltanto a coloro che hanno l'autorità di disporre della propria eredità.

Perciò chi non è in grado di disporre di se stesso, o è minore di venticinque anni, oppure le donne, non possono adottare nessuno senza un'autorizzazione speciale dell'autorità suprema dello stato.

4. L'eredità non può passare ai posteri mediante un uomo incapace in perpetuo di generare.

Per cui tale eredità spetta per diritto ai suoi parenti più prossimi.

Egli quindi non è in grado di adottare, come non è in grado di generare.

Inoltre il dolore per la perdita dei figli è superiore al dispiacere di non averne mai avuti.

Quindi coloro che sono incapaci di generare non hanno bisogno di un compenso per la mancanza dei figli come quelli che li hanno perduti, o che non hanno potuto averli per un impedimento accidentale.

5. La parentela spirituale si contrae col sacramento mediante il quale i fedeli rinascono in Cristo, in cui non c'è differenza « tra maschio e femmina, tra schiavo e libero » [ Gal 3,28 ], e neppure tra giovane e vecchio.

Perciò chiunque può diventare padre spirituale di un altro.

Invece l'adozione mira alla successione ereditaria, e implica una certa sottomissione dell'adottato all'adottante.

Ora, non è conveniente che una persona anziana sia sottoposta nei rapporti familiari a una più giovane.

Perciò il minore non può adottare il più anziano, ma a norma delle leggi è necessario che l'adottato sia tanto più giovane dell'adottante da poter essere suo figlio naturale.

6. Come capita di perdere i figli, così può capitare di perdere i nipoti.

Essendosi quindi introdotta l'adozione per compensare la perdita dei figli, come uno può sostituire un figlio, così può sostituire un nipote o un bisnipote.

7. Il parente prossimo è chiamato per legge alla successione ereditaria.

Perciò non occorre che egli venga chiamato a succedere mediante l'adozione.

E se viene adottato un parente a cui non spetta l'eredità, ciò avviene non in quanto è parente, ma in quanto è estraneo al diritto di successione.

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