Supplemento alla III parte

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Articolo 1 - Se il marito possa rimandare la moglie adultera

Pare che il marito non possa rimandare la moglie adultera.

Infatti:

1. Non si deve rendere male per male.

Ora, il marito che per l'adulterio rimanda la moglie rende male per male.

Quindi non è una cosa lecita.

2. Se l'adulterio è commesso da entrambi i coniugi, il peccato è più grave che se è commesso da uno solo.

Eppure in tal caso non si può fare la separazione.

Quindi non la si può fare nemmeno quando è uno solo a commetterlo.

3. L'adulterio spirituale e certi altri peccati sono più gravi dell'adulterio carnale.

Ora, per tali peccati non si può fare la separazione.

Quindi neppure per l'adulterio carnale.

4. Il peccato contro natura è più incompatibile con i beni del matrimonio che l'adulterio, il quale è compiuto secondo natura.

Perciò esso andava posto tra le cause di separazione più che l'adulterio.

In contrario:

1. Così si legge nel Vangelo di S. Matteo [ Mt 5,32; Mt 19,9 ].

2. Non si è tenuti alla fedeltà verso chi manca di parola.

Ora, il coniuge che commette adulterio manca di parola verso l'altro coniuge.

Quindi quest'ultimo a motivo dell'adulterio può rimandarlo.

Dimostrazione:

Il Signore ha concesso di rimandare la moglie a causa dell'adulterio come castigo per chi manca di fedeltà, e a favore del coniuge fedele, esimendolo dall'obbligo di rendere il debito al coniuge infedele.

Per questo motivo vengono eccettuati sette casi in cui non è lecito rimandare la donna adultera, o perché essa non è colpevole, o perché entrambi i coniugi sono colpevoli allo stesso modo.

- Primo, quando il marito è anche lui colpevole di adulterio.

- Secondo, quando è lui a prostituire la moglie.

- Terzo, quando la moglie, credendo morto il marito per la sua assenza prolungata, ne sposa un altro.

- Quarto, quando essa viene violata da un altro introdottosi con frode nel letto coniugale.

- Quinto, se è stata violentata.

- Sesto, se il marito si è riconciliato con l'adultera mediante l'atto coniugale.

- Settimo, se nel matrimonio di due non battezzati la moglie è passata a seconde nozze, dopo aver ricevuto il libello di ripudio.

In questo caso però, se entrambi poi si convertono, il marito è tenuto a riprenderla in moglie.

Analisi delle obiezioni:

1. Se il marito rimanda la moglie adultera per vendetta, commette peccato.

Non pecca invece se lo fa o per salvaguardare la propria reputazione e non sembrare connivente, o per correggere il peccato della moglie, o ancora per evitare incertezze sulla legittimità della prole.

2. La separazione avviene in seguito all'accusa di uno dei coniugi.

Ora, non potendo nessuno accusare un altro se è anch'egli colpevole dello stesso delitto, ne viene di conseguenza che non si può procedere alla separazione quando entrambi i coniugi sono adulteri: sebbene in tal caso il peccato contro il matrimonio sia più grave.

3. L'adulterio è direttamente contro i beni del matrimonio: poiché compromette la certezza della prole, viola la fedeltà e distrugge il significato simbolico del sacramento, inquantoché uno dei coniugi « divide con molti la propria carne » [ Gir., In Mt 3, su 19,9 ].

Per questo gli altri delitti, pur essendo forse più gravi dell'adulterio, non provocano la separazione.

Poiché tuttavia anche l'incredulità, che è detta adulterio spirituale, è incompatibile con quel bene del matrimonio che è l'educazione della prole al culto di Dio, può giustificare anch'essa la separazione.

Però non come l'adulterio carnale.

Poiché si può procedere alla separazione per un solo atto di adulterio carnale, mentre non basta a ciò un solo atto di incredulità, ma ci vuole un'abitudine, che rivela la pertinacia, nella quale si completa questo peccato.

4. Si può procedere alla separazione anche per il vizio contro natura.

Ma di esso non si fa menzione sia perché è un vizio innominabile, sia perché capita di rado, sia perché non è tale da causare incertezze sulla legittimità della prole.

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