Supplemento alla III parte |
Pare che i figli che nascono fuori di un vero matrimonio non siano illegittimi.
1. Si dice legittimo quel figlio che nasce secondo la legge.
Ora, tutti nascono secondo una legge, almeno quella naturale, che è la più valida.
Perciò qualsiasi figlio è legittimo.
2. Si dice comunemente che è legittimo il figlio nato da un matrimonio legittimo, ovvero da quello reputato legittimo in foro esterno dalla Chiesa.
Ma qualche volta capita che un matrimonio considerato legittimo davanti alla Chiesa sia viziato da un impedimento che lo rende illegittimo, e che i contraenti conoscono mentre contraggono pubblicamente le loro nozze.
Oppure quando si sposano clandestinamente e ignorano un impedimento, il matrimonio sembra legittimo davanti alla Chiesa, non essendo proibito da essa.
Quindi i figli nati fuori di un vero matrimonio non sono illegittimi.
Si denomina illegittimo ciò che è contro la legge.
Ma i figli che nascono fuori del matrimonio nascono contro la legge.
Quindi sono illegittimi.
Quattro possono essere le condizioni dei figli.
Alcuni di essi sono naturali e legittimi: e sono quelli nati da un matrimonio legittimo.
Altri sono naturali e non legittimi: e sono quelli che nascono dalla fornicazione semplice.
Altri sono legittimi e non naturali: e sono i figli adottivi.
Altri infine non sono né legittimi né naturali: e sono gli spurii nati dall'adulterio, o dallo stupro; costoro infatti nascono sia contro la legge positiva, sia espressamente contro la legge naturale.
Perciò si deve ammettere che alcuni figli sono illegittimi.
1. Sebbene quelli che nascono da un rapporto illecito nascano secondo la natura che l'uomo ha in comune con tutti gli animali, tuttavia nascono contro la legge di natura che è propria degli uomini: poiché la fornicazione, l'adulterio e altri atti consimili sono contro la legge naturale.
Perciò quei figli non sono considerati legittimi da alcuna legge.
2. L'ignoranza, purché non sia affettata [ cioè ricercata ], scusa dal peccato questi rapporti coniugali illeciti.
Perciò coloro che si sposano in buona fede davanti alla Chiesa pur avendo un impedimento che essi ignorano, non fanno peccato, e i loro figli non sono illegittimi.
Se invece essi conoscono l'impedimento, allora, sebbene la Chiesa che lo ignora non intervenga, non sono scusati dal peccato, e i loro figli sono illegittimi.
E anche se non lo conoscono, e tuttavia si sposano clandestinamente, non sono scusati: poiché tale ignoranza sembra ricercata volutamente.
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