Statuti e Regolamenti del 1926 |
Art. 3. - I giovani di buona volontà che desiderano frequentare una Sede dell'Unione come Allievi Catechisti, devono farne domanda alla Presidenza di detta Sede.
Art. 4. - I giovani di altre Opere d'Azione Cattolica o di Istituti d'educazione tenuti da Religiosi, che desiderano far parte dell'Unione come Allievi Catechisti, pur rimanendo presso l'Associazione o l'Istituto in cui si trovano e sotto la guida dei Sacerdoti o dei Religiosi che li dirigono, devono farne domanda alla Presidenza della Sede più vicina e promettere di osservarne il Regolamento.
Art. 5. - Tutti i giovani che hanno fatto domanda di far parte dell'Unione come Allievi Catechisti, devono esercitarsi nell'osservanza del Regolamento per un periodo di circa due mesi prima di essere ammessi a pronunciare la loro Consacrazione che è l'atto ufficiale con cui diventano Allievi Catechisti.
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