Regolamento del 1949

Opere di zelo

Art. 81 - Lo zelo dei catechisti ha per oggetto la gloria di Dio, il bene e la salvezza del prossimo, e più specialmente quelle opere che maggiormente consentono la ordinata diffusione e difesa della verità e la cristiana educazione della gioventù, secondo le direttive dei superiori.

Art. 82 - I catechisti, per attendere alle opere di zelo secondo il fine del loro Istituto, devono:

1°) continuare per tutta la vita, con la massima buona volontà, lo studio della Religione e del metodo per ben insegnarla, sostenendo ogni anno le prove di esame stabilite dai superiori;

2°) far precedere all'esercizio della parola e dell'attività esteriore, la preghiera, il sacrificio e il buon esempio;

3°) occupare i giorni festivi e tutto il tempo che loro rimane, dopo l'adempimento dei doveri d'impiego, di famiglia e di religione, nelle opere di apostolato;

4°) preparare seriamente i propri catechismi e le istruzioni religiose;

5°) coltivare nei giovani l'amore alla S. Chiesa Cattolica e al Sommo Pontefice;

6°) pregare e adoprarsi per ottenere che nella propria famiglia e in quelle dei parenti e degli amici siano osservate le leggi di Dio e della S. Chiesa;

7°) approfittare di tutte le occasioni per distogliere il prossimo dal male e avviarlo al bene;

8°) contribuire all'apostolato della buona stampa, conformandosi alle disposizioni dei superiori.

Art. 83 - I catechisti possono partecipare a tutte le organizzazioni e movimenti sociali, che non impediscano l'osservanza delle presenti Regole e Costituzioni.

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