Regolamento del 1949

Sedi e presidenti locali

Art. 153 - La Sede è costituita da un gruppo di catechisti congregati, non inferiore a dieci, che si riunisce ordinariamente sotto la guida dei medesimi superiori per le attività formative od apostoliche dell'Istituto.

Art. 154 - Le Sedi sono rette da un catechista Presidente, coadiuvato da almeno due Consiglieri, dei quali uno può essere anche Economo.

Art. 155 - A seconda delle esigenze pratiche le Sedi si riuniscono in Province, a capo delle quali stanno i Presidenti provinciali, con un Consiglio analogo a quello generalizio.

Art. 156 - I Presidenti provinciali rappresentano nelle rispettive Province il Presidente Generale, coordinano l'attività delle Sedi della provincia secondo le sue direttive e gli riferiscono regolarmente ed esaurientemente sullo stato delle Sedi e dei catechisti da essi dipendenti.

Art. 157 - I Consiglieri delle Province e delle Sedi sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente dai catechisti della Provincia e della Sede a cui appartengono e approvati dal Consiglio Generalizio.

Art. 158 - Il Vice Presidente è scelto liberamente dal Presidente ed è incaricato della parte disciplinare.

Art. 159 - I Presidenti delle Province e delle Sedi sono nominati dal Presidente Generale con il suo Consiglio, e durano in carica sei anni.

Art. 160 - I principali atti soggetti a deliberazioni del Consiglio provinciale sono i seguenti:

1°) la convocazione dell'Assemblea provinciale secondo le direttive del Consiglio Generalizio;

2°) la nomina dell'Economo e del Segretario provinciale.

Art. 161 - I Presidenti locali devono sforzarsi di conservare nella loro Provincia o nella loro Sede lo spirito dell'Istituto e la disciplina religiosa, e perciò ogni settimana ricevono i loro dipendenti a colloquio privato, e ogni quindici giorni riuniscono il Consiglio per stabilire le direttive e i mezzi più adatti alla formazione e santificazione dei catechisti.

Art. 162 - Le opere di apostolato saranno oggetto di cure diligentissime per i Presidenti, i quali non devono risparmiare sacrifici per ottenere che in esse si procuri realmente la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime.

Art. 163 - I Presidenti devono ravvivare con l'esempio e la parola lo zelo di tutti i catechisti per la diffusione della « Divozione a Gesù Crocifisso ».

Art. 164 - È dovere dei Presidenti di Sede informare il Presidente Provinciale sull'andamento della Sede in modo particolareggiato e coscienzioso, cosicché il Presidente Provinciale possa conoscere appieno lo stato della Sede e dei singoli catechisti.

Art. 165 - I Presidenti locali non possono introdurre novità né fare cambiamenti nelle Costituzioni e nelle pratiche in uso presso le Sedi, senza il consenso del Presidente Generale.

Art. 166 - I Presidenti possono dispensare i loro sudditi - in singoli casi e per giuste ragioni - da qualche norma disciplinare delle Regole e Costituzioni; non siano però facili a concedere tali dispense.

Art. 167 - I Presidenti locali col loro consiglio e la collaborazione dell'Economo locale, conservano e amministrano i beni della Provincia o della Sede nel modo prescritto dal Consiglio Generalizio, e con le debite autorizzazioni.

Art. 168 - L'Economo locale rende conto ogni mese dell'amministrazione al Presidente della Sede e al suo Consiglio; ogni semestre, al Consiglio provinciale, al quale spedisce i conti debitamente approvati e firmati dal Presidente e dai componenti il Consiglio di Sede.

Analogamente procede l'Economo provinciale nei confronti del Consiglio provinciale e di quello generalizio.

Art. 169 - L'amministrazione e la responsabilità finanziaria di ogni Sede e di ogni Provincia, salvo il controllo prescritto dalle Regole e Costituzioni, è autonoma.

Art. 170 - Ogni Sede deve contribuire, secondo la misura fissata dal Presidente provinciale, alle spese della Sede provinciale, e ogni Provincia deve contribuire, secondo la misura fissata dal Presidente Generale, alle spese della Sede generalizia.

Art. 171 - L'Istituto può costituire presso Parrocchie, Opere di Azione Cattolica, o Istituti religiosi di educazione, particolari Gruppi di catechisti associati.

Art. 172 - Il Gruppi di catechisti associati costituiti presso Parrocchie o Istituzioni religiose sono diretti da Sacerdoti o da Religiosi con l'aiuto di un Capo-gruppo proposto da loro e nominato dal Presidente Generale dell'Istituto.

Il Capo-gruppo, all'occorrenza, è coadiuvato da alcuni Consiglieri eletti dai catechisti del Gruppo e approvati dal Presidente Generale.

Art. 173 - I Sacerdoti e i Religiosi, che si occupano della formazione e direzione dei Gruppi di catechisti associati, hanno, quali delegati del Presidente Generale, diritto di voto nelle deliberazioni del loro Consiglio e partecipano ai beni spirituali dell'Istituto.

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